Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4240 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4528/2010 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ALESSANDRIA 174, presso lo studio dell’avvocato MICCOLI

ROSSELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati SCANDALIATO Nicolò,

SALINAS FRANCESCO PAOLO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE SOCIETA’ DIVINE VOCAZIONI SOCIETA’ in persona del suo

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 3,

presso lo studio dell’avvocato MORMINO Ignazio, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1691/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

28.11.08, depositata il 29/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Ignazio Mormino che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. B.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 29 dicembre 2008, con cui la Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dalla Congregazione Società Divine Vocazioni avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Palermo, ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti di detta Congregazione.

Ha resistito al ricorso l’intimata.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile – siccome ha eccepito anche parte resistente – perchè non ha osservato il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile nonostante l’abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, giusta l’art. 58, comma 5, della stessa legge, che ne dispone l’ultra attività per i ricorsi per cassazione, proposti dopo la sua entrata in vigore contro provvedimenti pubblicati anteriormente ad essa, com’è quello impugnato.

Infatti, l’illustrazione dei primi due motivi su cui il ricorso si fonda, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e denuncianti violazione di norme di diritto, non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre il terzo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si conclude e nemmeno contiene il c.d. momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione, cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c. (si veda, fra tante, su questa esigenza, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

Da queste considerazioni dovrebbe conseguire l’inammissibilità del ricorso”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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