Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 424 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. II, 13/01/2021, (ud. 03/07/2020, dep. 13/01/2021), n.424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19342-2019 proposto da:

K.K., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto 5872/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il

07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da K.K. il decreto n. 5872/2019 della Tribunale di Ancona con ricorso fondato su quattro motivi e non resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla Commissione Territoriale di Ancona il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda non veniva accolta dalla detta Commissione, che decideva di non riconoscere alcuna forma di protezione internazionale.

Impugnata la decisione della medesima Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato col provvedimento oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2.- Con il secondo motivo del ricorso viene censurata l’impugnata sentenza sotto il profilo di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c).

3.- Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

4.- Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

5.- Tutti i motivi del ricorso vanno trattati congiuntamente stante la loro intrinseca connessione.

Gli stessi motivi devono ritenersi non ammissibili.

Il provvedimento gravato, facendo buon governo delle norme applicabili nella fattispecie (e pretesamente violate, secondo parte ricorrente), nonchè dei propri poteri officiosi in materia, ha compiutamente provveduto all’esame della controversia.

In particolare ha valutato la credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione (soffermandosi specificamente sulla “incoerenza e contraddizione” della storia personale addotta);

ha provveduto, poi, all’esame della situazione del paese di origine ed all’insussistenza di ogni ragione per accordare alcuna forma di protezione internazionale, soffermandosi – specificamente – sulla risultante “mancata allegazione di essere – il ricorrente – affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazione” politica.

Appare, quindi, del tutto evidente che i motivi del ricorso, nel loro complesso tendono ad una revisione del ragionamento decisorio del Giudice del merito ed a una nuova valutazione, in fatto, degli elementi della controversia.

Essi sono tutti, pertanto, inammissibili.

6.- All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità, nel suo complesso, del ricorso.

7.- Nulla va statuito quanto alle spese di lite attesa la mancata costituzione della parte intimata.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

 

 

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