Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 424 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14602-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

VITTORIA IMMOBILIARE S.A.S., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO

PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO POLTRONIERI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/28/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 18/11/2011 e depositata il

05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito l’Avvocato Andrea Solfanelli (delega Avvocato Nicola Petracca),

per la controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anno 2002) fatto valere dalla società Vittoria Immobiliare sas, in quanto la contribuente aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito IVA nella dichiarazione 2004, relativa all’anno di imposta 2003. L’Agenzia, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha messo cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.

La Commissione di appello ha ritenuto, invece, che il credito potesse utilmente essere fatto valere al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, rigettando cosi l’impugnazione del Fisco. La tesi dei giudici di merito e contestata dall’Agenzia ricorrente, che invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valer il credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla maturazione del credito, consentendo invece soltanto una domanda di rimborso autonoma, extra dichiarazione. Si è costituito il contribuente che ha depositato controricorso. Successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).

Regola che vale anche nel caso in questione, dove l’eccedenza IVA degli anni precedenti non è stata riportata nella dichiarazione successive, bensì nella comunicazione IVA 2003.

Va detto inoltre che, nel revocare la cartella, il Fisco ha riconosciuto una parte del credito IVA, che per il resto non risulta contestato. Occorre piuttosto riconoscere invece la fondatezza del motivo relativo al calcolo del credito IVA spettante ai sensi dell’art. 30, cui dovrà provvedere il giudice di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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