Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4239 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 29/05/2009, dep. 22/02/2010), n.4239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SCHERILLO Giovanna – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SERTOM MM METALFORMING MACHINERY SRL, C.F. (OMISSIS) in persona

del Presidente e del suo legale rappresentante pro tempore Dott.

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. L. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MASALA DETTORI

GIOVANNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRARA FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

COMIN SRL in liquidazione P.I. (OMISSIS) persona del Liquidatore

e legale rappresentante pro tempore Dott. C.S.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo

studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUELFI MIMMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

29/05/2009 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;

udito l’Avvocato MANCA BITTI Daniele, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato FERRARA Francesco, difensore del ricorrente che

ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MENGHINI Mario, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Sertom MM Metalforming Machinery s.r.l, con sede in (OMISSIS), convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova la Comin s.r.l., esponendo che, con contratto del 17 aprile 1994, la Heavy Mechanical Complex-3 di (OMISSIS) aveva affidato alla Sertom s.r.l. la fornitura di una “calandra a tre rulli a doppio invito”, per il prezzo di 1.290.000 dollari, da versare mediante lettera di credito irrevocabile. La consegna del manufatto avrebbe dovuto aver luogo entro otto mesi dall’apertura della lettera di credito. La Sertom s.r.l., societa’ non operativa, aveva affidato l’esecuzione del contratto all’attrice per il medesimo prezzo ed alle condizioni di cui al contratto con la societa’ (OMISSIS). A sua volta, la Serton MM, nel luglio del 1995, a seguito di accordi verbali, aveva affidato l’assemblaggio, la finitura e la verniciatura di alcune parti della pressa alla Comin s.r.l. di (OMISSIS). Le condizioni contrattuali tra Sertom MM e Comin erano state precisate con ordine scritto in data (OMISSIS), in cui era previsto che la consegna dovesse aver luogo il (OMISSIS), con la dizione consegna (OMISSIS) tassativa. Dai primi di settembre 1995, appreso che la lavorazione non era ancora iniziata, Sertom aveva ripetutamente sollecitato Comin. La Sertom aveva dovuto chiedere una proroga della lettera di credito, accordata sino al (OMISSIS), per un costo di L. 10.240.366. Comin aveva poi completato la lavorazione il (OMISSIS), subordinando la consegna al rilascio di una dichiarazione da parte di Sertom MM che modificasse la data di consegna originariamente prevista, richiesta cui aveva aderito l’inviato di Sertom MM a (OMISSIS).

Quindi, caricati i pezzi sull’automezzo del vettore, Comin non ne aveva consentito la partenza, se non a seguito dell’accettazione da parte della cliente delle ulteriori condizioni di cui al fax del (OMISSIS), ivi compresa la richiesta di un sovrapprezzo di L. 10.000.000, per il maggior onere di costruzione. Infine, accettate anche tali condizioni, i pezzi erano stati consegnati solo il (OMISSIS), e solo dopo questa data era stato possibile iniziare l’assemblaggio dell’intera macchina, con la necessita’ di ottenere un’ulteriore proroga della lettera di credito, con nuovo addebito di L. 10.000.0000. La macchina era poi stata consegnata il (OMISSIS). Pertanto, la Sertom MM, rilevato il grave inadempimento di Comin e il comportamento illecito e doloso posto in essere al fine di strappare alla controparte mediante minaccia l’accettazione di condizioni che rendevano piu’ gravoso il contratto, chiese il risarcimento dei danni patiti, consistenti nel costo delle due proroghe della lettera di credito, nel ritardo di quasi cinque mesi nell’incasso del prezzo pattuito, nella differenza di cambio del dollaro tra il dicembre 1995 e il maggio 1996, nell’ulteriore danno derivato dall’aver perso una seconda commessa dalla societa’ (OMISSIS) a causa dei ritardi.

La Comin fu condannata al pagamento della somma di L. 125.674.338, oltre agli interessi di legge in favore della Sertom MM s.r.l., a sua volta tenuta a corrispondere alla prima la somma di L. 95.000.000.

Avverso detta sentenza propose appello Comin s.r.l., chiedendone la riforma previo espletamento di c.t.u. volta ad accertare la tempistica relativa all’opera commissionatale.

2. – Con sentenza depositata il 19 febbraio 2004, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della decisione impugnata, condanno’ la Sertom MM a pagare a favore di Comin s.r.l. la somma di L. 95.000.000 oltre ad Iva ed interessi di legge, ferma restando la declaratoria di annullamento della clausola con la quale la Sertom riconosceva dovuto alla stessa Comin il sovrapprezzo di L. 10.000.000.

Osservo’ la Corte di merito che il primo giudice aveva ritenuto che il termine del (OMISSIS) per la consegna, indicato come tassativo nella conferma d’ordine, fosse da considerare come essenziale, essendo voluto dalla Sertom come tale in relazione alla struttura del contratto a monte, come risultava anche da un fax inviato il (OMISSIS) dalla stessa Comin e dalle visite effettuate da personale Sertom per ottenerne il rispetto, che il ritardo era riconducibile a circostanze riferibili a Comin, e che lo stesso giudice aveva rilevato come la commessa Sertom fosse stata accettata nella fase di avvio della sua attivita’, dopo che essa aveva rilevato la struttura del fallimento Elettrogeneral, con le difficolta’ dovute alla insufficienza di personale ed allo scarso coordinamento nelle varie fasi di lavorazione e di montaggio. La Corte di merito pose in rilievo come detto giudice avesse ritenuto provato che, essendo Comin a conoscenza della grave difficolta’ in cui Sertom si era venuta a trovare a causa del ritardo nella consegna dell’opera, ne aveva approfittato pretendendo la sottoscrizione da parte dell’incaricato Sertom sia della nota liberatoria e modificativa del termine di consegna, sia dell’impegno alla corresponsione di un sovrapprezzo di L. 10.000.000, quale maggior onere di costruzione, richiesto con fax restituito con la scritta in calce “per accettazione”. Il danno determinato alla Sertom da tale comportamento era stato ravvisato nella somma corrispondente alle due proroghe della lettera di credito chieste dalla Sertom alla Heavy Mechanical Complex, nonche’ al ritardo nell’incasso da parte di Sertom del prezzo pattuito, ed alla differenza di cambio del dollaro intervenuta nelle more, per il complessivo importo di L. 125.674.338, mentre era stato riconosciuto alla Comin l’importo corrispondente all’opera prestata nella misura di L. 95.000.000.

Cio’ posto, la Corte territoriale, dato atto che la disposta c.t.u.

aveva evidenziato che in alcun modo la Comin avrebbe potuto rispettare nella consegna i tempi pattuiti, ma che avrebbe potuto ultimare i lavori entro il (OMISSIS), ove questi fossero iniziati il (OMISSIS), e nei primi giorni di (OMISSIS) ove iniziati il (OMISSIS), osservo’ che la essenzialita’ del termine viene ricollegata dalla disciplina codicistica alla inutilita’ della prestazione se eseguita dopo il decorso del termine stesso. Nella specie, per un verso, Serom aveva accettato la prestazione pur a termine scaduto, dimostrando in tal modo di avervi ancora interesse, per l’altro la prestazione stessa non poteva essere eseguita nei tempi previsti. E dunque, secondo la Corte, detto termine non poteva considerarsi essenziale, con la conseguenza della non configurabilita’ di un diritto della Sertom al risarcimento dei danni.

La Corte ritenne, invece, configurabile una imposizione ai danni di Sertom nella pretesa di Comin al riconoscimento di L. 10.000.000 aggiuntivi, cui quest’ultima aveva condizionato la consegna dell’opera.

Su tale punto la sentenza impugnata andava confermata, mentre andava riformata quanto alla condanna della Sertom MM al pagamento del prezzo della prestazione, che, secondo la Corte, doveva comportare il pagamento degli interessi di legge dal dovuto al saldo, non sussistendo da parte della committente alcuna giustificazione per il mancato pagamento del prezzo di L. 95.000.000 di un lavoro eseguito a regola d’arte.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Sertom MM sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Comin s.r.l. in liquidazione,che ha anche depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve preliminarmente essere esaminata la eccezione, sollevata nel controricorso, di nullita’ della notifica del ricorso, effettuata ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, senza la indicazione nella relata degli estremi dell’ufficio postale per mezzo del quale la copia dell’atto era stata spedita.

2.1. – La eccezione risulta infondata.

2.2. – L’attivita’ di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della L. n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullita’, quand’anche riscontrata, e’ sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass., S.U., sent. n. 1242 del 2000; conf. Cass., sent. n. 15081 del 2004).

3. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1457 e 1184 c.c., nonche’ dell’art. 2697 c.c. in relazione al disposto dell’art. 1218 c.c., nonche’ omessa e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere il diritto della Sertom al risarcimento dei danni motivando tale rilievo alla luce della considerazione che non era stata chiesta dalla stessa Sertom la risoluzione del contratto, in quanto l’accettazione di un adempimento tardivo o parziale non pregiudicherebbe il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo. Per altro verso, la circostanza che la Comin s.r.l. avesse errato nel valutare il tempo occorrente per la esecuzione della prestazione, si’ da accettare un termine non adeguato per l’adempimento, risulterebbe irrilevante, alla stregua del principio secondo cui l’appaltatore il quale, pur di concludere il contratto, accetti di obbligarsi alla prestazione entro un termine impossibile da osservare, risponderebbe comunque dei danni causati dal ritardo: donde la violazione, ad opera della sentenza impugnata, dell’art. 1218 c.c., che andrebbe interpretato nel senso che la impossibilita’ di rispetto del termine per l’adempimento come causa di esclusione della obbligazione risarcitoria sia solo quella sopravvenuta e che comunque non possa essere quella che, secondo la normale diligenza, era prevedibile.

4.1. – Il motivo risulta infondato nella sua duplice articolazione.

4.2. – Deve, al riguardo, rilevarsi che la ragione di esclusione del diritto al risarcimento dei danni cagionati alla Sertom MM dalla mancata osservanza del termine di adempimento da parte della Comin e’ stata individuata dalla Corte ligure non gia’ nella mancata richiesta da parte della committente di risoluzione del contratto, ma piuttosto nella oggettiva impossibilita’ dell’appaltatore Comin di eseguire la prestazione nel termine previsto del (OMISSIS), e cio’ a prescindere dalla configurazione di detto termine come essenziale o tassativo. Nella economia della decisione, infatti, il riferimento alla mancata richiesta da parte della Sertom di risoluzione del contratto, come alla mancata affermazione della stessa committente della inutilita’ della prestazione ove eseguita successivamente alla scadenza del termine indicato, vale piuttosto a suffragare la tesi, sostenuta dal giudice di secondo grado, del convincimento della stessa Sertom di aver errato nella previsione dei tempi necessari per la esecuzione dell’opera.

5. – Con la seconda censura, si lamenta la violazione e falsa interpretazione degli artt. 1218 e 1256 c.c. e degli artt. 359 e 356 c.p.c. in relazione all’art. 184 c.p.c., comma 2, nonche’ la omessa e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Premette la ricorrente che la sentenza impugnata aveva motivato per relationem la asserita impossibilita’ per la Comin s.r.l. di adempiere nel termine indicato dalla committente, riferendosi all’esito della perizia, secondo le cui conclusioni la Comin avrebbe potuto dare inizio alla lavorazione fin dal (OMISSIS), essendo stati consegnati a quella data oltre l’ottanta per cento dei pezzi da assemblare, e terminare il (OMISSIS) successivo, mentre, iniziando la lavorazione il (OMISSIS), come accertato, il termine congruo sarebbe stato differito ai primi di (OMISSIS) dell’anno successivo. A seguito dell’esito della perizia, la Sertom aveva chiesto di essere ammessa a provare che era stato omesso il trattamento termico dei pezzi allo scopo di accelerare la consegna. La prova richiesta, in caso di esito positivo, avrebbe comportato, secondo il c.t.u., la dimostrazione che la Comin s.r.l.

avrebbe potuto terminare le lavorazioni e consegnare i pezzi entro la prima settimana del mese di (OMISSIS), laddove la consegna effettiva era avvenuta il (OMISSIS). La sentenza impugnata aveva ritenuto irrilevante tale prova affermando che anche se le circostanze capitolate venissero accertate, non servirebbero a modificare in maniera rilevante i tempi di esecuzione dell’opera, tenuto conto degli esiti della c.t.u.. Essa avrebbe, quindi, errato sia perche’, ritenendo che comunque il termine previsto non avrebbe potuto essere osservato, ne aveva tratto la conseguenza che, una volta superato tale termine, fosse indifferente la misura del ritardo, sia perche’ era caduta in contraddizione con se stessa avendo affermato che il termine del (OMISSIS) non era termine essenziale, sussistendo comunque un interesse della Sertom all’adempimento tardivo.

6.1. – La censura e’ fondata nei termini che seguono.

6.2. – Posto che la consegna avvenne il giorno (OMISSIS), a fronte della previsione del termine del (OMISSIS), e pur nella considerazione che le risultanze dell’accertamento peritale hanno escluso che detto termine potesse essere rispettato, avuto anche riguardo ai tempi di messa a disposizione della Comin dei pezzi da lavorare, appare, infatti, irragionevole ritenere sostanzialmente irrilevante la entita’ del ritardo nella consegna, ove si rifletta sulle conseguenze che dall’ulteriore procrastinarsi della consegna stessa oltre i tempi prevedibili di lavorazione indicati nella c.t.u.

si profilavano a carico della Sertom. Va sottolineato, al riguardo, che, secondo i tempi di lavorazione come articolatamente scanditi dal consulente, la appaltatrice avrebbe potuto consegnare i pezzi assemblati entro l’(OMISSIS), con un ritardo – come evidenziato nel ricorso – di soli 18 giorni rispetto al termine contrattuale: cio’ che avrebbe evitato alla Sertom gli effetti dalla stessa lamentati consistenti nelle proroghe dell’apertura di credito disposta dalla Heavy Mechanical Complex, con i relativi costi, nel ritardato incasso del prezzo pattuito, con l’ulteriore conseguenza della differenza di cambio del dollaro intervenuta tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), nella perdita di una seconda commessa dalla societa’ (OMISSIS) a causa dei ritardi.

6.3. – Dunque, la Corte territoriale ha errato nell’omettere di svolgere accertamenti in ordine alla circostanza, dedotta dalla attuale ricorrente, relativa al mancato trattamento termico dei pezzi lavorati da Comin, ed alla conseguente possibilita’ di quest’ultima, non utilizzata, di abbreviare i tempi della consegna.

7. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1427 c.c. e segg., nonche’ la omessa e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel non riconoscere la violenza – consistente nella ingiusta minaccia di non consegnare i pezzi lavorati in caso di rifiuto alla modificazione delle condizioni contrattuali – quale vizio del consenso della Sertom con riguardo alla modificazione del termine di consegna, avendo riconosciuto, invece, la configurabilita’ di tale vizio con riguardo alla clausola attinente alla modificazione del prezzo, con riconoscimento di un sovrapprezzo di L. 10.000.000 in favore della Comin, e cio’ nonostante la prova in ordine alla violenza fosse stata unica. Ne’ la Corte di merito avrebbe motivato adeguatamente in ordine al diverso trattamento riservato alle due modificazioni, facendo riferimento al contenuto dei due documenti, e giudicando non annullabile quello relativo alla modificazione del termine di consegna, in quanto il ritardo sarebbe stato lecito, ed, invece, ritenendo annullabile quello relativo all’aumento del prezzo in quanto per la sua debenza la Comin non aveva fornito alcuna prova, senza considerare che l’annullamento non dipende dal contenuto del negozio da annullare, ma dal vizio della volonta’ del dichiarante.

8.1. – La censura si appalesa immeritevole di accoglimento.

8.2. – Invero, una volta accertato il perdurante interesse della Sertom a conseguire dalla Comin la prestazione convenuta, la Corte di merito ha correttamente escluso ogni illiceita’ nella richiesta di quest’ultima di ottenere dalla committente il riconoscimento della congruita’ del termine di effettiva consegna; mentre, con valutazione che si sottrae a censure sul piano logico – giuridico, ha escluso ogni fondamento alla richiesta della Comin di ottenere dalla Sertom una ulteriore somma di L. dieci milioni, richiesta che il giudice di secondo grado ha considerato una imposizione ai danni di quest’ultima, a fronte di un prezzo gia’ convenuto ed in assenza di alcuna dimostrazione della debenza del sovrapprezzo.

9. – In definitiva, vanno rigettati il primo ed il terzo motivo del ricorso, del quale va, invece, accolto il secondo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata a diverso giudice – che viene designato in altra sezione della Corte d’appello di Genova, cui viene altresi’ demandato il regolamento delle spese del presente giudizio – che approfondira’ la questione, dedotta dalla attuale ricorrente, della omissione del trattamento termico dei pezzi da consegnare, e delle conseguenze che tale omissione avrebbe potuto avere sui tempi di consegna del lavoro commissionato alla Comin.

PQM

LA CORTE Rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 29 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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