Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4239 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/02/2017, (ud. 09/01/2017, dep.17/02/2017),  n. 4239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritti ai numeri 14967 e 15068 del ruolo generale

dell’anno 2013, entrambi proposti da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.n.c. Fratelli R. di S. e G.R. & C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, R.S.,

R.G., rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine

del controricorso, dall’avv. Giuseppe Trombetta, presso lo studio

del quale in Giarre, alla via Alessandro Manzoni, n. 62,

elettivamente si domiciliano;

– controricorrenti –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sede di Catania, sezione 34, entrambe

depositate in data 17 aprile 2012, n. 96/34/12 e n. 98/34/12;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9

gennaio 2017 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Massimo

Bachetti;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento di

entrambi i ricorsi.

Fatto

L’Agenzia delle entrate ha recuperato maggiore materia imponibile ai fini iva ed irap quanto alla società ed irpef in relazione ai soci, in base all’esame dei movimenti dei conti correnti bancari loro rispettivamente intestati. Ne è scaturita altresì l’irrogazione di una sanzione alla società derivante dal recupero iva. Società e soci hanno impugnato gli atti loro rispettivamente indirizzati, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Quella regionale ha respinto gli appelli dell’ufficio, escludendo, quanto agli atti impositivi, la gravità, la precisione e la concordanza delle presunzioni valorizzate dall’Agenzia e facendo comunque leva sulla sentenza, divenuta cosa giudicata, con la quale la Corte d’appello di Catania ha assolto “i titolari della società” perchè il fatto non sussiste; in relazione all’irrogazione della sanzione, facendo leva sull’esito del giudizio proposto avverso l’avviso di accertamento prodromico. Avverso queste sentenze l’Agenzia propone distinti ricorsi (dei quali quello iscritto al n. 14967/13 concerne gli atti impositivi e quello iscritto al n. 15068 l’atto d’irrogazione della sanzione), ciascuno affidato a due motivi e ciascuno illustrato con memoria, cui società e soci reagiscono con controricorso.

Diritto

1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2.- I due ricorsi vanno riuniti per connessione oggettiva.

3.- Con i due motivi del ricorso iscritto al n. 14967/13, strettamente correlati, l’Agenzia si duole:

– ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omessa ed insufficiente motivazione circa il punto della rilevanza della sentenza penale indicata in narrativa, sottolineando l’acritica adesione ad essa formulata dal giudice d’appello – primo motivo;

– ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, là dove la Commissione tributaria regionale ha trascurato che il contribuente, per superare la presunzione fissata dal citato art. 32, deve fornire una prova analitica e dettagliata -secondo motivo.

4.- il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (come l’omologa norma in tema di iva, ossia il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51) impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili. Alla presunzione di legge non può essere contrapposta una mera affermazione di carattere generale, pur potendo il contribuente fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 16896/14; n. 17250/13; n. 25502/11). Soltanto dopo che il contribuente abbia esaurientemente ottemperato alla richiesta di chiarimenti, l’Amministrazione finanziaria avrà l’onere di contestare, quanto ai chiarimenti resi, la completezza, la veridicità, l’idoneità probatoria, la qualificazione giuridica del fatto rappresentato e, più in generale, la correttezza in termini di effettiva deducibilità dei costi documentati. E, in esito, può sorgere, in capo al contribuente, l’onere di provare le circostanze di fatto rilevanti per smentire le contestazioni dell’ufficio (Cass. n. 9892/11).

La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi, in quanto, per un verso, è ingiustificata l’affermazione che fa leva sulla mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza della presunzione, che, sia pure relativa, è di legge; per altro verso, le considerazioni, in sè generiche, incentrate sull’assoluzione in sede penale, non evidenziano elementi tali da integrare i chiarimenti richiesti ai contribuenti. A tanto va aggiunto che, come segnalato dall’Agenzia, il giudice d’appello trascura elementi, dati dal rinvenimento di documentazione extracontabile, parallela ed occultata (il rinvenimento del brogliaccio è ammesso anche in controricorso), idonei ad orientare una diversa decisione. Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, che provvederà a regolare le spese.

5.- La cassazione della sentenza n. 96/34/12 travolge la sentenza n. 98/34/12, che da questa dipende e che va in conseguenza anch’essa cassata, in base all’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336 c.p.c., comma 2.

PQM

la Corte:

dispone la riunione dei ricorsi, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul secondo, cassa la sentenza con esso impugnata; rinvia anche per le spese alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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