Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4238 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 4238 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 3977-2017 proposto da:
GAZZARA GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
QUIRINALE 26, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO GRUNER,
rappresentato e difeso dagli avvocati RICCARDO ROTIGLIANO e
ANTONINO GAZZARA;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 21/02/2018

INTERDONATO LETTERIO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
MESSINA, VERBARO ANGELA, BRUNO CRISTINA, LO GIUDICE
LETIZIA VALENTINA;
– intimati per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

SICILIA – SEZIONE DISTACCATA di CATANIA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2018 dal Consigliere LUCIA TRIA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO
FRESA, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione
dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo.
RITENUTO
che l’avv. Giacomo Gazzara ha proposto regolamento preventivo
di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ. esponendo di essere stato
chiamato in giudizio dinanzi al TAR Sicilia — Catania, insieme con
l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina e con gli altri soggetti
indicati in epigrafe dall’avv. Letterio Interdonato, il quale avendo
partecipato, al pari l’avv. Gazzara, alla “selezione per titoli e colloquio
per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale
avvocato” (indetta dalla ASP suindicata), dopo la formulazione della
graduatoria finale, ha adito il TAR deducendo l’illegittimità della
clausola del bando preclusiva della valutazione del curriculum del
candidato che avesse omesso di allegare la dichiarazione di
responsabilità di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e la
conseguente illegittimità della mancata considerazione, da parte della
Commissione esaminatrice, delle attività riportate nel proprio
curriculum,in applicazione della suddetta clausola del bando;

Ric. 2017 n. 03977 sez. SU – ud. 30-01-2018

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1902/2016 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

3 ,„

che con il presente ricorso si chiede che venga dichiarato il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e che sia affermata
la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, sull’assunto
secondo cui quella di cui in oggetto non sarebbe qualificabile come
procedura concorsuale pubblica di tipo comparativo, essendo

determinato”;
che nessuna delle parti indicate in epigrafe ha svolto attività
difensiva in questa sede;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di
consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai
sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto il rigetto del
presente regolamento di giurisdizione con conseguente dichiarazione
della giurisdizione del giudice amministrativo.
CONSIDERATO
che nell’imminenza della Camera di consiglio, l’avv. Giacomo
Gazzara ha depositato una memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nella
quale ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse
al presente ricorso, per effetto dell’allegata sentenza n. 2131 del 28
agosto 2017 del TAR Sicilia — Catania che ha rigettato nel merito il
ricorso dell’avv. Letterio Interdonato;
che,

per consolidato indirizzo di queste Sezioni

-Unite, la

proposizione del’istanza di regolamento di giurisdizione dà luogo ad
un procedimento incidentale rispetto al procedimento (principale) in
seno al quale l’istanza medesima è stata sollevata;
che,

pertanto, il venir meno di quest’ultimo travolge

necessariamente il primo, non sussistendo più il presupposto
necessario per il suo svolgimento, con conseguente inammissibilità
per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. SU Cass. 29 dicembre
2017, n. 31232; Cass. SU 19 dicembre 2007, n. 26734; Cass. SU 30

Ric. 2017 n. 03977 sez. SU – ud. 30-01-2018

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finalizzata all’attribuzione solo “eventuale” di incarichi “a tempo

maggio 2005, n. 11328; Cass. SU 27 luglio 1998, n. 7342; . Cass. SU
17 marzo 1989, n. 1358);
che, nella specie, si è verificata tale ultima evenienza per effetto
della sopravvenuta citata sentenza del Giudice amministrativo che si
è pronunciata sul merito delle pretese azionate;

giurisdizione va dichiarato inammissibile;
che non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio non
avendo gli intimati svolto difesa alcuna.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla
spese.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

che pertanto il proposto ricorso per regolamento preventivo di

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