Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4238 del 21/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4238 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 18977-2012 proposto da:
SINDACATO ORSA – ORGANIZZAZIONE SINDACATI
AUTONOMI DI BASE – SEGRETERIA PROVINCIALE DI
FIRENZE, in persona del suo segretario provinciale, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TAZZOLI 2, presso lo studio
dell’avvocato MANGANO ROSALIA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati BRASCHI GIANLUCA, MANINI
EMANUELA giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente contro
TRENITALIA SPA, in persona dell’institore ex art. 2203 c.c.,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 21/02/2014

- controrkorrente avverso la sentenza n. 1892/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 19/01/2012, depositata il 09/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato Antonio Donatone (delega avvocato Mangano
Rosalia) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Cosentino Valeria (delega avvocato Morrico Enzo)
difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 18977 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

ìf)

Ragioni della decisione

La sentenza della Corte di cassazione oggetto di ricorso per revocazione ha dichiarato
inammissibile il ricorso dell’odierno richiedente per una ragione fondamentale:
perché, riguardando una sentenza che aveva pronunciato unicamente sulla

impugnarla con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e non con un ordinario
ricorso ex art. 360 c.p.c.

La Corte ha aggiunto che sarebbe stato possibile ritenere la conversione del ricorso in
regolamento di competenza ma a condizione che fosse stato rispettato il termine per
la proposizione prescritto dall’art. 47 c. 2, c.p.c., ovvero il termine c.d. lungo di cui
all’art. 327 c.p.c. nel caso il ricorrente non avesse avuto comunicazione della
decisione sulla competenza da parte della cancelleria.

La prova di quest’ultima circostanza, che consente di usufruire del termine più lungo,
è ovviamente ad onere della parte che intende usufruire di tale termine lungo per
proporre l’impugnazione.

La Corte, ha giudicato che tale prova non è stata fornita nel caso di specie.

Nel ricorso per revocazione si assume che nel fare ciò la Corte sarebbe incorsa in un
errore revocatorio. Ma quanto viene prospettato non può dirsi un errore revocatorio ai
sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c. Si verte infatti in materia di valutazione della prova,
non di errore consistente nella supposizione di un fatto la cui verità è
incontestabilmente esclusa, oppure di un fatto la cui inesistenza è supposta mentre la
sua verità è positivamente stabilita. Né può affermarsi che la materia “non costituì un
punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

competenza territoriale senza affrontare il merito, il ricorrente avrebbe dovuto

Si è quindi al di fuori del circoscritto ambito tracciato dalla norma processuale su
richiamata, il che comporta l’inammissibilità del ricorso.
Le spese devono essere poste a carico della parte che ha proposto un ricorso

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio, che liquida in 3.000,00 (tremila) euro per compensi professionali;
100,00 (cento) euro per spese borsuali, oltre accessori come per legge.
Roma, 12 dicembre 2013.

inammissibile.

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