Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4238 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/02/2017, (ud. 09/01/2017, dep.17/02/2017),  n. 4238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 11500 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Bestway Inflatables & Materià Corporation, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Logozzo Maurizio e

Rocco Agostino, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del

secondo, in Roma, al viale delle Milizie, n. 34;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione 28^, depositata in data 31

ottobre 2012, n. 150/28/12;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9

gennaio 2017 dal Consigliere Perrino Angelina – Maria;

udito per la contribuente l’avv. Rocco Agostino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

Riferisce la narrativa della sentenza impugnata che la società ha ricevuto avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate ha recuperato iva indebitamente detratta per l’anno d’imposta 2005 in relazione a contratti di licenza per l’utilizzo di personaggi di cartoni animati prodotti dalla Warner Bros, irrogando la relativa sanzione e che la contribuente l’ha impugnato eccependone l’illegittimità per carenza di motivazione circa la limitazione del diritto di detrazione dell’iva, lamentando l’errata qualificazione del requisito della territorialità ai fini dell’iva, nonchè la violazione dell’art. 12, comma 7, dello statuto dei diritti del contribuente, in considerazione dell’omesso rilascio del verbale di chiusura delle operazioni di verifica da parte degli organi di controllo. Sempre in base alla ricostruzione della sentenza impugnata, la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e l’Ufficio, nell’impugnare la relativa pronuncia, ha aggredito soltanto la parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che la maggior parte delle vendite da cui sono scaturite le royalties sono state effettuate in Italia e nei Paesi dell’Unione europea, rilevando, in relazione alla statuizione riguardante la carenza di motivazione, la formazione di giudicato interno. Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui la società replica con controricorso.

Diritto

1. – Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate si duole precipuamente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della violazione o della falsa applicazione degli art. 324 c.p.c., e art. 329 c.p.c., comma 2.

2.1. – Infondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, dovuta al richiamo, che la società giudica eccentrico, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56: ciò in quanto tale richiamo non ha inciso sul tenore del ricorso, i cui argomenti sono interamente calibrati sull’esclusione del giudicato interno, di cui infra.

3. – Il ricorso è fondato, perchè non si era formato alcun giudicato interno.

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che l’Ufficio con l’avviso di accertamento aveva escluso la detrazione dell’iva esposta nelle fatture emesse dalla contribuente perchè relative ad operazioni fuori campo iva e che la società aveva appunto contestato la limitazione del diritto di detrazione, come emerge dallo stralcio rilevante del ricorso introduttivo trascritto in ricorso. La contestazione della contribuente non concerneva dunque la completezza delle allegazioni dell’avviso, bensì la fondatezza di esso, come emerge dai passi del ricorso introduttivo riprodotti dall’Agenzia. E sulla spettanza del diritto di detrazione si è diffusa la sentenza di primo grado, di modo che il riferimento, comunque presente in motivazione alla carenza di motivazione dell’avviso, è da ritenere improprio. E con l’appello, lo stralcio rilevante del quale è parimenti riprodotto in ricorso, l’Ufficio è andato a ribadire che in relazione alle operazioni in questione nessun diritto di detrazione è sorto. Erroneamente, quindi, la Commissione ha ritenuto violato il giudicato interno, che, invece, non si era prodotto, giacchè il gravame aveva investito anche la statuizione concernente la spettanza del diritto di detrazione.

4. – Ne conseguono l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che riesaminerà il gravame in relazione all’aspetto che erroneamente è stato considerato irretrattabile.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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