Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4237 del 21/02/2018


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Cassazione civile, sez. un., 21/02/2018, (ud. 30/01/2018, dep.21/02/2018),  n. 4237

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.F. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe insieme con altri dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS) proposero ricorso al TAR Sicilia – Palermo onde ottenere l’applicazione degli aumenti stipendiali di cui alla L.R. n. 19 del 1991 e al D.P.Reg. 30 gennaio 1993;

che il TAR adito, con sentenza n. 3407 del 2002 non appellata, accolse la domanda dei dipendenti in servizio mentre dichiarò inammissibile la domanda proposta da coloro che erano già in pensione, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che il relativo esame rientrasse nella giurisdizione della Corte dei conti;

che L’EAS, con propria delibera del 23 dicembre 2005, cominciò a riliquidare il trattamento pensionistico di chi era già in quiescenza includendovi i benefici controversi, ma il Commissario liquidatore dell’Ente, con delibera del 14 novembre 2006, sospese i pagamenti;

che di conseguenza alcuni ex dipendenti dell’EAS o i loro aventi causa adirono il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la suindicata riliquidazione;

che, con sentenza n. 3993 del 2011, il Tribunale di Palermo dichiarò l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando che il giudice munito di giurisdizione era il giudice amministrativo in sede di ottemperanza;

che il TAR Sicilia – Palermo, adito quale giudice dell’ottemperanza, per il preteso inadempimento della propria sentenza n. 3407 del 2002, con sentenza n. 1090 del 2010, dichiarò inammissibile il proposto ricorso affermando che, pur avendo il “trattamento pensionistico integrativo” natura retributiva, comunque la questione relativa alla natura di tale trattamento avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di giudizio di cognizione e non in sede di giudizio di ottemperanza dell’anzidetta sentenza, la quale peraltro non era stata appellata;

che quindi gli interessati, per ottenere la menzionata riliquidazione delle pensioni con l’inclusione degli emolumenti in contestazione – impedita dalla citata delibera Commissario liquidatore dell’EAS – in data 16 dicembre 2009 hanno proposto ricorso alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, Giudice unico delle pensioni civili;

che, nel frattempo, con sentenza n. 613 del 25 giugno 2013 il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli interessati avverso la suindicata sentenza del TAR Sicilia – Palermo n. 1090 del 2010, adito quale giudice dell’ottemperanza;

che la Corte dei Conti, con ordinanza dell’11 marzo 2016, d’ufficio ha posto la questione di giurisdizione ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3, ritenendo che, nella specie, la giurisdizione appartenga al giudice ordinario;

che il Procuratore Generale ha chiesto che questa Corte, a Sezioni Unite, dichiari in camera di consiglio la giurisdizione del giudice ordinario ed emetta i conseguenti provvedimenti di legge;

che la causa, originariamente chiamata alla camera di consiglio del 20 giugno 2017, è stata rinviata a nuovo ruolo, onde acquisire da parte della Cancelleria della Corte dei Conti e del difensore costituito per le parti nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti la copia delle sentenze del Tribunale di Palermo e del TAR Sicilia – Palermo declinatorie della loro rispettiva giurisdizione, richiamate nell’ordinanza della Corte dei Conti;

che dopo la rituale effettuazione del suindicato adempimento, la discussione della causa è stata fissata nuovamente per l’odierna camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è da accogliere per le ragioni di seguito esposte, dovendosi il presente regolamento per conflitto negativo di giurisdizione risolvere con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, come prospettato dalla proponente Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, Giudice unico delle pensioni civili e come richiesto anche dal Procuratore Generale;

che la controversia ha avuto inizio con la domanda di corresponsione degli aumenti stipendiali previsti dalla L.R. n. 19 del 1991 e dal D.P. Reg. 30 gennaio 1993 avanzata da alcuni dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS) con ricorso al TAR Sicilia – Palermo;

che il TAR adito, con sentenza n. 3407 del 2002 non appellata, accolse la domanda dei dipendenti in servizio mentre dichiarò inammissibile la domanda proposta da coloro che erano già in pensione, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che il relativo esame rientrasse nella giurisdizione della Corte dei conti;

che, a seguito della complessa vicenda di cui sono stati riportati sopra i passaggi essenziali, i dipendenti dell’EAS che erano già in quiescenza al momento della proposizione dell’originario ricorso o i loro aventi causa nel frattempo intervenuti in giudizio, hanno proposto ricorso alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, Giudice unico delle pensioni civili sempre avanzando la medesima richiesta e facendo presente che l’iniziativa dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS) – adottata con propria delibera del 23 dicembre 2005 – di provvedere comunque alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in oggetto includendovi i benefici controversi era stata bloccata dal Commissario liquidatore dell’Ente il quale, con delibera del 14 novembre 2006, sospese i pagamenti;

che, pertanto, gli interessati configuravano come atto lesivo delle proprie pretese tale delibera del Commissario liquidatore;

che, diversamente da quanto affermato nella suddetta sentenza n. 3407 del 2002 del TAR Sicilia – Palermo, quello reclamato dai pensionati è un emolumento destinato ad integrare il trattamento pensionistico, sicchè per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la giurisdizione sulle relative controversie non compete alla Corte dei Conti (non essendo in discussione un rapporto di previdenziale diverso da quello di lavoro) ma al giudice che, ratione temporis, è designato dalla legge a conoscere della controversia riguardante il rapporto di pubblico impiego in contestazione (Cass. SU 3 giugno 2002, n. 7981; Cass. SU 30 aprile 2010, n. 10509; Cass. SU 8 giugno 2011, n. 12462; Cass. SU 19 giugno 2017, n. 15057);

che, d’altra parte, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, nella citata sentenza n. 3993 del 2011, il giudice del rapporto va individuato nel giudice ordinario;

che, al riguardo, va ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di queste Sezioni Unite secondo cui: “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (vedi, tra le tante: Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8520; Cass. SU 7 gennaio 2013, n. 142, nonchè: Cass. SU 23 novembre -2012, n. 20726; Cass. SU 19 maggio 2014, n. 10918; Cass. SU 17 novembre 2015, n. 23459; Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5074; Cass. SU 22 marzo 2017, n. 7305);

che a ciò consegue che – avendo il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, fissato il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998 con riferimento al “momento storico” dell’avverarsi – dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia – ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l’Amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione, ciò significando che occorre far riferimento al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile (Cass. SU 29 aprile 2011, n. 9509; Cass. SU 14 gennaio 2014, n. 579; Cass. SU 22 marzo -2017, n. 7305);

che, nella specie, lo specifico provvedimento che ha inciso negativamente sulla posizione dei pensionati è rappresentato dalla delibera del Commissario liquidatore dell’EAS in data 14 novembre 2006, sicchè in base al momento storico della relativa emanazione il giudice del rapporto di pubblico impiego in contestazione va individuato nel giudice ordinario;

che la circostanza che la citata sentenza n. 3407 del 2002 del TAR Sicilia – Palermo non sia stata appellata (e che non consti che sia stata appellata neppure la richiamata sentenza n. 3993 del 2011 del Tribunale di Palermo) non ha alcun rilievo in questa sede in quanto, secondo il costante orientamento di queste Sezioni Unite, le sentenze dei giudici ordinari di merito oppure dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione – diversamente da quelle delle Sezioni unite della Suprema Corte, alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna – non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, salvo che la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito, evenienza quest’ultima che non ricorre nella specie (Cass. SU 10 agosto 2005, n. 16779; Cass. SU 21 luglio 2015, n. 15208);

che, in sintesi, in applicazione dei suindicati principi, il regolamento per conflitto negativo di giurisdizione proposto dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, Giudice unico delle pensioni civili deve essere risolto dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti, in applicazione dei principi in materia di perpetuatio jurisdictionis;

che non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo le parti svolto difesa alcuna.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

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