Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4236 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 02903/2018 proposto da:

O.R.M., elettivamente domiciliata in Roma alla via D. De

Dominicis, n. 35 presso lo studio dell’avvocato Raiolo Saverio che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Agenzia Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Comune Roma –

ATER, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente

domiciliato in Roma Via F. Paulucci Dè Calboli, n. 20 presso lo

studio dell’avvocato Carrino Stefania che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 04014/2017 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 da Cristiano Valle;

osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha, con sentenza n. 04014 del 26/06/2017, rigettato la domanda di O.R.M. di subentro nell’assegnazione in un alloggio dell’Azienda Territoriale Residenziale Pubblica, d’ora in avanti ATER, del Comune di Roma, sito in detta città alla via (OMISSIS), avanzata nella qualità di figlia dell’originario assegnatario, deceduto, che successivamente alla morte anche della madre, subentrata nella disponibilità dell’alloggio, vi aveva fatto rientro.

La sentenza d’appello è impugnata con tre motivi dalla O..

Resiste con controricorso I’ATER Comune di Roma.

Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

La parti non hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce violazione e (o) falsa applicazione della L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, art. 12, comma 4. Il mezzo assume che la O. era rientrata nell’abitazione ATER il 15/07/1993, dopo il decesso dell’originario assegnatario, O.A., suo padre, con il quale abitava la madre, che già viveva nell’appartamento e si era, pertanto, realizzata una specifica ipotesi di ampliamento del nucleo familiare a seguito di rientro di figli.

Il secondo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione della L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11, comma 1, lette a) e b).

Il terzo ed ultimo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione della L. 18 agosto 1978, n. 497, art. 22.

Il primo ed il secondo motivo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

I mezzi sono infondati, ove non inammissibili.

La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione della L.R. n. 12 del 1999, art. 12, in quanto ha affermato che al decesso dell’originario assegnatario non si verifica un automatico subentro degli eredi, ovvero non si ha una successione nel rapporto di locazione, ma la cessazione dell’assegnazione ed il rientro dell’alloggio nella disponibilità dell’ente. La sentenza in esame prosegue affermando che la O., rientrata di fatto nell’immobile nel 1993, dopo pochi mesi dal decesso del padre e pochi mesi prima della morte della madre, aveva continuato a pagare i bollettini del canone intestati all’originario assegnatario, ossia al padre e soltanto nell’ottobre del 2011 aveva inoltrato all’ATER istanza per il subentro nell’assegnazione di alloggio. La stessa O. aveva conseguito la separazione consensuale dal marito soltanto nel 2006 e, quindi, per quasi tredici anni, dal 1993 al 2006, il suo regime patrimoniale era comunque stato, in difetto di contraria allegazione, quello della comunione dei beni e pertanto il suo compendio patrimoniale superava la soglia limite prevista per il subentro. La stessa O., prosegue la sentenza d’appello, aveva ammesso di continuare a vivere stabilmente in Siracusa, dove, peraltro, lavorava, cosicchè era pacifico che ella occupava solo saltuariamente l’immobile in questione, rientrandovi solo nei fine settimana.

I primi due motivi di ricorso non incrinano la motivazione d’appello, articolata in fatto ed in diritto sulla base delle risultanze di causa e delle stesse ammissioni della ricorrente (che aveva dichiarato di lavorare a Siracusa e di fare rientro a Roma soltanto nei fine settimana) e che ha fatto corretto ed ampio riferimento alla giurisprudenza di questa Corte (si vedano in particolare: Cass. n. 34161 del 20/12/2019 Rv. 656446 – 02): “In tema di edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione sicchè, in caso di morte dell’assegnatario, si determina la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, il quale può procedere, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, che interviene nell’ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117 Cost., comma 4” e (Cass. n. 11230 del 09/05/2017 Rv. 644192 – 01): “l’accertamento dei requisiti soggettivi che, in base alla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, qualificano l’erede dell’assegnatario come componente del nucleo familiare originario o ampliato (nella specie, il coniuge convivente ed il figlio rientrato nel nucleo familiare di provenienza a seguito di separazione dal coniuge), costituisce condizione necessaria ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nel rapporto locatizio, occorrendo, altresì, che in capo a tali soggetti si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti, per l’assegnazione dell’alloggio, dall’art. 11 della medesima legge”.

Il secondo motivo è, altresì, infondato laddove fa riferimento alla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11 lett. b) e c), deducendo circostanze non veritiere e comunque non sussistenti pacificamente alla data di rientro effettivo nell’alloggio ATER da parte della O., poichè l’accertamento della residenza anagrafica in Roma da almeno due anni andava verificato nel 1993 e non nel 2011 o 2013 e in ogni caso risulta, come accertato in fatto dalla Corte di appello, che in capo alla O. non si concretizzava la situazione di mancanza di titolarità di “diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, quando diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al regolamento di cu all’art. 17, comma 1”, in quanto dalla stessa consulenza di parte prodotta dalla O. nelle fasi di merito risulta che ella era titolare di diritti proprietari su immobili in Siracusa, Comune nel quale lavorava e, stando alle sue stesse dichiarazioni, stabilmente risiedeva.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto non proposto (o quantomeno non risulta dove e quando la questione sia stata posta) nelle fasi di merito. La sentenza d’appello tace sul punto e parte ricorrente non ha indicato in quali atti di primo o di secondo grado la questione dell’applicazione della L. 18 agosto 1978, n. 497, art. 22, in materia di assegnazione di alloggi al personale delle Forze Armate, alle quali apparteneva il padre della O., sia stata posta.

Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e tenuto conto del valore della causa, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione della Sezione Terza Civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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