Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4236 del 17/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/02/2017, (ud. 09/01/2017, dep.17/02/2017), n. 4236
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai numeri 27375 del ruolo generale
dell’anno 2010 e 6222 del ruolo generale dell’anno 2013, entrambi
proposti da:
s.a.s. Pinogross di C.G. in liquidazione, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Antonio
Tigani Sava e Maurizio Vincenzo Vannucci, con i quali elettivamente
si domicilia in Roma, alla via Adelaide Ristori, n. 9, presso lo
studio Tigani Sava Bontempi Vaccari;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– controricorrente nel giudizio iscritto al n. 27375 del 2010 ed
intimata in quello iscritto al n. 6222 del 2013 –
per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria
regionale del Lazio, rispettivamente depositate in data 12 ottobre
2009, n. 131/3/09 e in data 16 gennaio 2012, n. 29/01/12;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9
gennaio 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per la contribuente l’avv. Luca Bontempi, per delega dell’avv.
Antonio Sava Tigani;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale DEL CORE Sergio, che ha concluso per la riunione dei
giudizi, l’esame preliminare del ricorso per revocazione ed il suo
accoglimento e la sospensione del ricorso per cassazione.
Fatto
La società contribuente impugnò un avviso di accertamento per iva ed imposte dirette concernenti l’anno d’imposta 2000, eccependone il difetto di motivazione e l’incongruità dei valori accertati e ne ottenne l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. L’ufficio propose appello e, costituendosi nel relativo giudizio, la società eccepì l’inammissibilità del gravame, deducendo di aver ricevuto una busta vuota e comunque nel merito ripropose gli argomenti già spesi in primo grado. La Commissione tributaria regionale respinse l’eccezione d’inammissibilità, in ragione della mancata produzione della busta in contestazione ed accolse nel merito l’appello. Avverso questa sentenza la società ha proposto sia ricorso per ottenerne la cassazione (iscritto al n. 27375 del 2010), che ha affidato a tre motivi, erroneamente numerati come due, cui l’Agenzia ha reagito con controricorso, sia istanza di revocazione, fondata sulla deduzione che la busta in questione, sia pure in copia, era stata ritualmente prodotta ed allegata al fascicolo processuale. La Commissione ha respinto il ricorso per revocazione, considerando che il documento in questione, essendo stato prodotto in fotocopia, non consentisse di verificare la veridicità di quanto sostenuto dalla parte ed avverso questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per ottenerne la cassazione (iscritto al n. 6222 del 2013), che ha affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle entrate non ha replicato con difese scritte.
Diritto
1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.
2.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, per connessione oggettiva ed identità soggettiva.
3.- In relazione al ricorso iscritto al n. 27375/10, va preso atto della violazione del litisconsorzio necessario, vertendo il giudizio, tra l’altro, in tema di maggior reddito di una società di persone (tra varie, Cass. n. 16958/16) e non emergendo traccia del coinvolgimento dei soci.
4.- Quanto alle poste scaturenti dal maggiore imponibile iva emerso nei confronti della società, giova rimarcare che qualora, come nel caso in esame, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ai fini dell’iva e dell’irap, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile iva, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (tra varie, Cass., n. 12236/10; n. 6935/11 e n. 16661/2011).
5.- Ne conseguono la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Roma in diversa composizione.
6.- Ne consegue altresì l’inammissibilità del ricorso iscritto al n. 6222/13: ciò in quanto il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione (Cass., sez. un., n. 1520/16).
7.- Il particolare andamento processuale comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.
In relazione al giudizio iscritto al n. 6222/13 sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte:
dispone la riunione dei ricorsi; in relazione al ricorso iscritto al n. 27375/10, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma; dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n. 6222/13; compensa tutte le voci di spesa; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater in relazione al giudizio iscritto al n. 6222/13.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017