Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4235 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 21/02/2018, (ud. 21/11/2017, dep.21/02/2018),  n. 4235

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La s.r.l. Guidara, la s.r.l. Kost e la s.r.l. Cisano Immobiliare hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Savona la s.p.a. Talea al fine di accertare l’inadempimento della parte convenuta delle obbligazioni assunte nella convenzione urbanistica, attuativa del Comparto N ridefinito e del Piano Particolareggiato della zona D4 del Piano Regolatore Generale del 20/2/2009 e nel contratto del 27 febbraio 2009 oltre al risarcimento dei danni subiti dalle società attrici conseguenti ad esso.

Le società attrici fanno parte di un medesimo gruppo imprenditoriale ed hanno stipulato la convenzione urbanistica sopra indicata con il Comune di Albenga e la s.p.a Talea al fine di realizzare un centro commerciale, con la previsione di aree destinate a parcheggio. Al riguardo era stata richiesta nell’Interesse di Talea un’istanza di riesame finalizzata ad un ampliamento del centro commerciale con l’asservimento, però, anche di una particella di proprietà di Talea a parcheggio pertinenziale di immobili destinati ad uso abitativo di proprietà delle società attrici. La società convenuta aveva violato l’obbligo di asservimento, dando un’altra destinazione alla particella in questione, così impedendo l’ottenimento dell’abitabilità delle unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà attorea. Il medesimo inadempimento era stato posto in essere in ordine ad altre unità immobiliari di proprietà Guidara facenti parte di un complesso immobiliare rispetto alle quali non è più possibile ottenere l’inagibilità perchè l’area asservita a parcheggi è stata destinata a terzi.

La società convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e le società attrici hanno proposto regolamento preventivo con il presente ricorso.

A sostegno della giurisdizione del giudice ordinario le ricorrenti affermano che oggetto del giudizio non è l’attuazione di una convenzione urbanistica ma l’inadempimento di un’obbligazione di natura privatistica, assunta anche mediante la Convenzione urbanistica nei confronti di un privato.

Il predetto inadempimento rifluisce sul contratto di compravendita stipulato tra le parti rispetta al quale integra la violazione di un patto endonegoziale.

La parte controricorrente ha invece insistito sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la fonte dell’obbligo di asservimento è un atto amministrativo autoritativo e si tratta di obbligo assunto anche nei confronti dell’ente territoriale Comune di Albenga.

Il procuratore generale nella propria requisitoria scritta ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione perchè tale strumento non è azionabile in una controversia tra privati ancorchè il giudice debba vagliare questioni che attengono al pubblico interesse o disapplicare provvedimenti amministrativi, in quanto si tratta di profili attinenti al merito e non alla giurisdizione.

Il Collegio ritiene di dover affrontare in primo luogo la questione relativa all’ammissibilità del ricorso.

Al riguardo deve rilevarsi che, alla luce dei più recenti orientamenti delle S.U., anche in una controversia tra privati può essere ammissibile il ricorso ex art. 41 c.p.c., quando si dibatta sulla natura pubblica o privata di un soggetto che sia parte in causa (Cass. S.U. 5407 del 2011, 7800 del 2005). La mera qualità soggettiva delle parti non è più criterio discriminante assoluto al fine di stabilire se il ricorso per regolamento preventivo sia ammissibile.

L’estensione dell’ambito di operatività del regolamento preventivo anche a controversie tra privati impone, di conseguenza, di esaminare, al fine di verificare se il ricorso sia proponibile, se il petitum e la causa petendi così come prospettate in giudizio possano, effettivamente ed in concreto, porre il dubbio sulla giurisdizione.

Nella specie tale dubbio, in primo luogo, risulta per tabulas dall’espressa proposizione dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito posta dalla parte convenuta fin dalla comparsa di risposta. La parte attrice, a fronte di tale eccezione non può essere privata del rimedio, espressamente previsto dall’ordinamento positivo ed assoggettato esclusivamente al limite processuale della conclusione del giudizio di primo grado, di poter avere un’indicazione definitiva sulla giurisdizione, altrimenti rischiando una pronuncia declinatoria della giurisdizione e priva di alcun accertamento di merito dai certi effetti negativi quanto meno sotto il profilo della dilazione ingiustificata dell’accertamento richiesto. L’inammissibilità del ricorso ex art. 41 c.p.c., integrerebbe, nella specie, la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., impedendo l’accesso ad uno strumento di individuazione tempestiva del presupposto ineludibile di ogni controversia, ovvero la verifica della potestas iudicandi del giudice adito oltre che la violazione del diritto al giusto processo (art. 111 Cost. ed art. 6 Cedu) non potendo essere ingiustificatamente procrastinato l’esercizio del diritto di azione.

Peraltro la domanda attorea ha ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento di obblighi da parte di un soggetto che derivano da un provvedimento amministrativo autoritativo relativo alla pianificazione del territorio, con conseguente prospettabile interconnessione del piano provvedimentale con quello contrattuale. Nel merito si ritiene che la giurisdizione sulla controversia dedotta nel presente giudizio appartenga al giudice ordinario.

La causa petendi dedotta nel presente giudizio è costituita dalla deduzione ed allegazione della violazione dell’obbligo, stabilito dalla Convenzione urbanistica, di destinare alcune particelle di proprietà della società Talea a parcheggio asservito ad unità immobiliari di proprietà delle ricorrenti. Tale destinazione era stata prevista in un complesso accordo negoziale stipulato dalle parti che prevedeva la cessione d’immobili a Talea per la realizzazione di un centro commerciale previsto nella Convenzione urbanistica, in cambio dell’asservimento a parcheggio delle particelle meglio descritte nella citazione e nel ricorso da destinare a parcheggi di complessi condominiali di proprietà delle ricorrenti.

La dedotta violazione della convenzione urbanistica viene invocata nella specie per contestare un inadempimento privatistico produttivo di un danno patrimoniale. I diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati e non sono condizionati dall’esercizio del potere amministrativo. Ciò che viene dedotto e che nella convenzione è previsto l’asservimento a parcheggio condominiale di alcune particelle di proprietà Talea. Se tale destinazione non viene rispettata, diminuisce il valore delle unità immobiliari delle società ricorrenti che non ottengono l’abitabilità, ovvero una qualità essenziale per la destinazione voluta (uso abitativo). In questo conflitto, che sorge da un preesistente patto contrattuale il quale, secondo la prospettazione attorea, avrebbe fatto sorgere in capo alla società Talea, l’obbligo di asservire le particelle in questione a parcheggio dei complessi condominiali delle società ricorrenti, non vi è alcun ambito d’interferenza dell’esercizio del potere amministrativo. Nè i diritti e gli interessi delle parti possono, all’interno della res iudicanda dedotta nel giudizio, essere conformati o modificati per l’intervento dell’autorità amministrativa che ha esercitato la funzione di pianificazione territoriale nella specie anche mediante la Convenzione urbanistica. Ne consegue l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7, comma 1, invocata dalla parte contro ricorrente, dal momento che non viene proprio in discussione l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, “riguardante provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere”. Non può, infine, ritenersi l’assoggettamento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 110,comma 1, lett. a), n. 2, come invocato dalla parte contro ricorrente dal momento che l’inadempimento contestato pur se astrattamente riconducibile alle modalità di attuazione della Convenzione viene qualificato ed azionato come fonte di responsabilità contrattuale all’interno di una relazione giuridica esclusivamente intercorsa tra privati (Cfr. anche S.U. 9284 del 2017). La cognizione sul vincolo conformativo del territorio realizzato mediante la Convenzione ha carattere incidentale costituendo uno dei parametri di valutazione ed accertamento dell’inadempimento e della responsabilità lamentata.

Deve, in conclusione, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimessa anche la statuizione sulle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario cui si rimette la determinazione sulle spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA