Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4235 del 21/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4235 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 21/02/2014
MOTIVAZIONE Vizio.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
TELEMONTEGIOVE SRL con sede in Terracina, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, giusta delega in calce al controricorso,
dall’Avv. Carlo Pandiscia, nel cui studio, in Roma, Via
dei Prefetti, 17 è elettivamente domiciliata
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.5439/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di Roma – Collegio n. 20, in data 23.09.2010,
G33
Aq
1
depositata il 26 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
delega dell’Avv. C.Pandiscia;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.30473/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.5439/2010, pronunziata dalla C.T.C. di Roma Collegio
n.20, il 23.09.2010 e DEPOSITATA il 26.10.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto il ricorso
proposto dall’Ufficio Finanziario e confermato la
decisione
di
appello,
che
aveva
annullato
l’accertamento, relativo al maggior reddito, ai fini
IRPEG ed ILOR per l’anno 1985, ritenendo insussistenti
i presupposti impositivi, sulla base delle risultanze
di una perizia d’ufficio, acquisita in procedimento
penale.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione per
insufficiente motivazione su fatto controverso e
decisivo.
2) L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto
2
Sentito, per la controricorrente, l’Avv. D.Reccia per
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, in
ogni caso, infondata.
3) La decisione in questa sede impugnata, ha rigettato
l’impugnazione dell’Ufficio, esprimendo adesione
volta, aveva fondato il decisum sugli “accertamenti
effettuati per il 1985 dal perito di ufficio nominato
nel procedimento penale instaurato per gli stessi
fatti”.
3 bis Ciò posto, le doglianze prospettate dalla
ricorrente Agenzia, sembrano fondate, giacchè non
risulta assolto l’obbligo motivazionale, essendo
principio consolidato sia quello secondo cui ” la
motivazione di una sentenza per relationem ad altra
sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il
contenuto della decisione evocata, non si limiti a
richiamarla genericamente ma la faccia propria con
autonoma e critica valutazione” (Cass. n.1539/2003;
n.6233/2003; n.2196/2003; n.11677/2002), sia pure
l’altro, per il quale, è configurabile l’omessa
motivazione, “quando il giudice di merito omette di
indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indica tali elementi
senza una approfondita disamina logico-giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
3
all’operato del Giudice di appello, il quale, a sua
sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento
(Cass.n.890/2006, n.1756/2006, n.2067/1998).
4)Nel caso, la sentenza disattende tali consolidati e
condivisi principi, in quanto le espressioni utilizzate
i concreti elementi utilizzati nell’iter decisionale e,
d’altronde, il richiamo alla decisione di primo grado
ed alla citata perizia, è operato in modo lacunoso ed
acritico.
Le
doglianze
specifiche,
sembrano,
peraltro,
indicando quale
ammissibili
e
fatto controverso e
rilevante la circostanza che la CTC ha pretermesso
l’esame
degli
elementi
espressamente
annotati
nell’avviso di accertamento (pag. 3 ricorso),
concernenti le numerose omissioni e irregolarità delle
scritture contabili.
5) Data la delineata realtà processuale, sulla base dei
richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
4
risultano assolutamente generiche, non venendo indicati
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, e non inducendo a diverso opina
mento le difese svolte dalla contribuente con la
memoria del 10.12.2014, il ricorso va accolto e, per
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al
riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi,
deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014
Il
dente
l’effetto, cassata la impugnata decisione;