Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4235 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 21/02/2011), n.4235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A. residente ad (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta

procura speciale, autenticata dal Notaio Roberto Ricci di Albenga in

data 10.07.2008, Rep. N. 62250, dall’Avv. DELLA VALLE Eugenio,

elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma, Piazza

Mazzini, 08;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ALBENGA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 09 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova, Sezione n. 05, in data 10.01.2007, depositata l’01 giugno

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 20147/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 09, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 05 il 10.01.2007 e DEPOSITATA l’1 giugno 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento ICI dell’anno 1998, censura l’impugnata decisione per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 2, nonchè del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, lett. a).

2 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello della contribuente e riconosciuto, nel caso, l’imponibilità, ai fini ICI, dei fabbricati abitati dalla figlia, nella considerazione: a – che non erano ravvisabili, nel caso, i presupposti voluti dalla legge per il riconoscimento della ruralità del fabbricato agli effetti fiscali, trattandosi di fabbricato non occupato personalmente dalla proprietaria, bensì concesso in locazione a terzi.

4 – Alle questioni poste con il ricorso, si ritiene possa rispondersi richiamando il principio, recentemente affermato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 18566/2009, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A6 o D10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

5 – Poichè la decisione non verifica, alla stregua del quadro normativo applicabile e del trascritto principio, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della ruralità, valorizzando circostanze giuridicamente irrilevanti, si ritiene sussistano i, presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c, proponendosene l’accoglimento, per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso, nei sensi indicati in relazione, va accolto e, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Liguria, procederà al riesame e, quindi, applicando i richiamati principi, deciderà sul merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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