Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4234 del 21/02/2018
Civile Ord. Sez. U Num. 4234 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
nel procedimento n. 19178-2016 R.G
per regolamento di
giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con
sentenza non definitiva n. 8088/2016 depositata il 14/07/2016 nella
causa tra:
COSTAGLIOLA CIRO
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro
Data pubblicazione: 21/02/2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI; ENTE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE (EPAP)
–
resistenti non costituitisi in questa fase
–
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
Renato Finocchi Ghersi, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del Giudice ordinario, con i
conseguenti provvedimenti di legge.
Rilevato che:
il Tribunale di Roma, con ordinanza 22 luglio 2015, ha dichiarato il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul ricorso ai sensi
dell’art. 700 cod. proc. civ. proposto dal sig. Ciro Costagliola, iscritto
all’Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale EPAP, per far
dichiarare illegittimi gli atti e i comportamenti tenuti dall’ente, che,
con nota del 10 marzo 2015, gli aveva comunicato di avere escluso la
sua candidatura per le elezioni del Consiglio di indirizzo generale in
applicazione dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 6, comma 1, del
regolamento elettorale dell’ente stesso;
il TAR Lazio, adito quindi dal sig. Costagliola, con sentenza non
definitiva ha, tra l’altro, sollevato conflitto negativo di giurisdizione
con riferimento alla domanda di annullamento della richiamata nota
dell’EPAP e del regolamento elettorale del medesimo ente, nella parte
in cui prevede che il diritto di elettorato passivo spetti solo agli iscritti
che all’atto della candidatura svolgono esclusivamente attività
autonoma di libera professione e sono in possesso del requisito
del’onorabilità e della professionalità;
nessuna delle parti in causa ha svolto difese davanti a questa Corte;
Considerato che:
Ric. 2016 n. 19178 sez. SU – ud. 10-10-2017
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lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
per potersi configurare un conflitto negativo denunciabile ai sensi
dell’art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ., occorre che vi sia
una doppia declinatoria di giurisdizione – l’una del giudice ordinario e
l’altra del giudice amministrativo – emessa con decisioni di piena
cognizione, sicché il conflitto è inammissibile ove anche una sola di
15/11/2016, n. 23224; 09/09/2010, n. 19256);
nella specie la declinatoria di giurisdizione del Tribunale ordinario di
Roma era stata pronunciata, appunto, in un giudizio cautelare
introdotto ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ.;
il conflitto sollevato dal TAR Lazio è pertanto inammissibile;
non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il conflitto sollevato dal TAR
Lazio.
esse sia stata pronunciata in sede cautelare (Cass. Sez. U.