Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4234 del 21/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 21/02/2011), n.4234
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI MARCA TREVIGIANA S.C. con sede
in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli
Avv.ti AMATO Carlo e Giuseppe Marini, elettivamente domiciliata nello
studio del secondo, in Roma, Via Monti Parioli, 48;
– ricorrente –
contro
COMUNE di ASOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 73/01/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia, Sezione n. 01, in data 10.11.2006, depositata
il 05.04.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 14497/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 73/01/2006, pronunziata dalla CTR di Venezia Sezione n. 01 il 10.11.2006 e DEPOSITATA il 05 aprile 2007.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad ICI dell’anno 2002, censura l’impugnata decisione per violazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9 comma 3 bis, conv. in L. n. 133 del 1994, introdotto dal D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29 (T.U.I.R.), art. 2135 cod. civ., sotto un duplice profilo, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, e segg., della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè, sotto altro profilo, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, ed ancora, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7, 12, 16 e 17, dell’art. 12 di quest’ultimo decreto e, pure, per insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.
2 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente e riconosciuto, nel caso, l’imponibilità dei fabbricati ai fini ICI, nella considerazione: a – che non erano ravvisabili, nel caso, i presupposti voluti dalla legge per il riconoscimento della ruralità del fabbricato agli effetti fiscali; b – che il fabbricato risultava classificato in categoria catastale D/8 e che, quindi, correttamente, alla stregua della normativa vigente ed applicabile, era stato emesso l’atto impositivo impugnato; e – che le ulteriori doglianze, relative alla motivazione dell’accertamento, alla mancata allegazione degli atti ed alle sanzioni irrogate, erano a ritenersi infondate.
4 – Alle questioni poste con i primi due mezzi, si ritiene possa rispondersi richiamando il principio, recentemente affermato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 18566/2009, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICL), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A6 o D10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.
Le doglianze prospettate con i successivi due mezzi, possono ritenersi assorbite, anche avuto riguardo alle ragioni di fondatezza della pretesa ed alla irrilevanza – delle stesse nel percorso decisionale.
Quanto alle censure formulate con gli ultimi tre mezzi, in tema di sanzioni, si ritiene possa ritenersi fondato il dedotto vizio di motivazione, per non avere considerato il fatto, controverso e decisivo costituito dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni impositive.
5 – Ciò posto, trattandosi di fabbricato classificato in cat. D/8 si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il rigetto, per manifesta infondatezza, dei primi due mezzi, l’accoglimento del settimo motivo e l’assorbimento di tutti gli altri mezzi. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che non è stato depositato in atti, neppure in sede di udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del plico, contenente il ricorso, spedito tramite posta in data 19.05.2008 e, quindi, la notifica va considerata inesistente (Cass. SS.UU. n. 627/2008, n. 24877/2006, n. 10506/2006, n. 23291/2005, n. 12289/2005);
Considerato, altresì, che il Comune intimato non ha svolto difese in questa sede;
Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011