Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4234 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/02/2017, (ud. 21/10/2016, dep.17/02/2017),  n. 4234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LA TORRE Enza Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., P.S., P.G.,

P.F., in qualità di eredi di P.C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sez. 12,

n. 3621/08, depositata il 18 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avvocato dello Stato Roberto Palasciano per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’inammissibilità o,

in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale indicata in epigrafe, con la quale, rigettando sia il ricorso di P.C.V. sia quello dell’Ufficio, è stata confermata la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Roma, che, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente contro avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno 1974, aveva determinato il reddito stesso in Lire 20.000.000;

– P.M., P.S., P.G. e P.F., nei confronti dei quali il ricorso è stato proposto in qualità di eredi di P.C.V., nelle more deceduto, non si sono costituiti;

– all’udienza dell’1 febbraio 2016, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quelli, tra gli intimati (litisconsorti necessari in quanto eredi del contribuente, deceduto in corso di giudizio), nei cui confronti non vi era la prova del perfezionamento della notifica del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’ordine di integrazione del contraddittorio non è stato compiutamente eseguito, in quanto nei confronti di P.S. il ricorso è stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma la ricorrente non ha provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata prescritta dalla norma anzidetta (Cass., Sez. U., n. 627 del 2008);

– la richiesta di rinvio a nuovo ruolo formulata in udienza dall’avvocato dello Stato, in funzione del deposito di tale avviso, non può essere accolta, poichè la rimessione in termini presuppone la prova della tempestiva richiesta all’amministrazione postale, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, di un duplicato dell’avviso stesso (Cass., Sez. U., n. 627 del 2008, cit.);

– ciò determina l’inammissibilità del ricorso (da ult., Cass. n. 10863 del 2010);

– non v’è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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