Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4234 del 03/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4234 Anno 2016
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

preliminare

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO EDILCOOP SUBPONTINO a
r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a
margine del ricorso, dall’Avv. C. Luigi Di Nitto, con
domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Badia di
Cava, n. 56;
– ricorrente contro
BONELLI Romano;
– intimato –

a

Data pubblicazione: 03/03/2016

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 29 agosto 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 4 febbraio 2016 dal Consigliere relato-

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 settembre 2015, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con sentenza in data 16 agosto 2004, il Tribunale di
Latina, sezione distaccata di Terracina, in accoglimento
della domanda interposta da Romano Bonelli, dichiarava
che il diritto alla stipula del contratto definitivo in
favore della Edilcoop Sudpontino a r.1., contenuto nel
contratto preliminare dell’il novembre 1990, si era estinto per prescrizione; condannava la Edilcoop Sudpontino a restituire in favore del Bonelli i terreni oggetti del preliminare, siti nel Comune di Sperlonga; condannava il Bonelli a restituire alla Edilcoop la somma
di lire 100.000.000, pari a euro 51.645,68, oltre agli
interessi legali dal l ° gennaio 1991 sino al saldo; compensava tra le parti le spese di lite.
Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 29 agosto 2013, la Corte d’appello di Roma ha
respinto l’appello principale della società e accolto
limitatamente l’appello incidentale del Bonelli e, in

2

re Dott. Alberto Giusti.

parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto
confermata, ha escluso gli interessi sull’importo da restituire all’altra parte fino all’il settembre 2002 a
carico del Bonelli; ha compensato le spese pure del se-

condo grado.
Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale ha
rilevato che la prescrizione è stata giustamente verificata in positivo e che l’appellante in via principale
vanamente contesta tale accertamento deducendo che la
seconda raccomandata – atta a interrompere la prescrizione – risale al 19 maggio 1994 (anziché al 19 maggio
2004), quindi entro il decennio dalla prima raccomandata
del dicembre 1990. Infatti – ha proseguito la Corte
d’appello – nel fascicolo di parte di primo grado non si
rinviene che una sola raccomandata dell’il dicembre
1990, con cui la Edilcoop comunica la fissazione del
giorno 28 dicembre 1990 alle ore 16 per la stipula
dell’atto pubblico di compravendita de qua, né tale missiva è menzionata in alcun indice, anche se in comparsa
conclusionale in primo grado l’altra parte ne riconosce
la esistenza in atti, pur negando di averla mai ricevuta.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
la Edilcoop Sudpontino ha proposto ricorso, con atto notificato il 25 novembre 2014, sulla base di due motivi.

3

ot,

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 116 cod. proc. civ., delle prove documentali –

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio) ci si duole che non sia stata esaminata e quindi valutata la prova documentale in atti, riguardante la lettera del 19
maggio 1994, interruttiva della prescrizione, ritenuto
tale documento inesistente, in quanto non prodotto e non
rinvenuto in atti. La ricorrente evidenzia “che la missiva datata 19 maggio 1994, regolarmente depositata in
data 2 aprile 2003, è in atti sin dal giudizio di primo
grado, affoliata alla memoria ex art. 184 cod. proc.
civ. dove tra l’altro è menzione, attestata del suo deposito dalla cancelleria del primo giudice, documento
spillato e rimasto sempre affoliato al fascicolo di parte”.
Il motivo appare inammissibile perché con esso è dedotto
un vizio revocatorio. L’affermata inesistenza agli atti
del processo di un documento ivi per contro ritualmente
prodotto ed esistente dà infatti luogo a un vizio revocatorio della sentenza che abbia rigettato una domanda
fondata sul detto documento esclusivamente in base alla

– 4 –

artt. 2699-2720 cod. civ. – in grado di appello, omessa,

supposta inesistenza dello stesso (cfr. Cass., Sez. V,
25 maggio 2011, n. 11453).
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. in relazione al

ciente o contraddittoria motivazione, in relazione alla
mancata dichiarazione di tardività dell’appello incidentale.
Il motivo è da accogliere. La tardività dell’appello incidentale si desume dalla stessa difesa del Bonelli, il
quale, con la comparsa conclusionale, ha espressamente
“dichiara[to] di rinunciare … all’appello incidentale,
in quanto proposto tardivamente”.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio, per esservi dichiarato inammissibile quanto al primo mezzo e accolto relativamente al secondo motivo».
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che – quanto al primo motivo, l’unico in relazione
al quale la ricorrente critica la relazione ex art. 380bis cod. proc. civ. – il Collegio rileva che, anche a
voler escludere la natura revocatoria del vizio denun-

– 5 –

proposto appello incidentale, nonché omessa, insuffi-

ciato, non per questo la censura con esso veicolata si
rivela fondata;
che, infatti, dal testo del ricorso non risulta che
vi sia alcuna prova in atti che la missiva in data 19

maggio 1994, prodotta dinanzi al Tribunale unitamente
alla memoria depositata in data 2 aprile 2003, sia stata
spedita, con raccomandata o in altro modo, all’indirizzo
del destinatario, il quale, a sua volta, ha negato di
avere mai ricevuto una detta lettera;
che l’atto di costituzione in mora del debitore,
per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto
interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al
suo legittimo destinatario, pur non essendo soggetto a
particolari modalità di trasmissione;
che pertanto la missiva datata 19 maggio 1994 non è
atto idoneo a dimostrare la pretesa interruzione del
corso della prescrizione, non constando dalla sentenza
impugnata e dagli atti richiamati dalla ricorrente che
l’intimazione sia giunta nella sfera di conoscenza del
debitore;
che, pertanto, il primo motivo va rigettato mentre
va accolto il secondo mezzo;
che la sentenza impugnata è cassata in relazione
alla censura accolta, senza rinvio, perché l’appello in-

014,

cidentale, tardivo e rinunciato, non poteva essere proseguito;
che, pertanto, della sentenza d’appello, confermata
nel resto, va elisa la statuizione con la quale, in par-

sclusa la debenza degli interessi sull’importo da restituire fino all’il settembre 2002;
che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, essendo il ricorso accolto solo in minima parte.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie
il secondo motivo;

cassa senza rinvio la sentenza impu-

gnata in relazione alla censura accolta perché l’appello
incidentale del Bonelli, tardivo e rinunciato, non poteva essere proseguito;

dichiara compensate tra le parti

le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazio-

ziale riforma della sentenza di primo grado, è stata e-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA