Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4233 del 21/02/2018

Cassazione civile, sez. un., 21/02/2018, (ud. 26/09/2017, dep.21/02/2018),  n. 4233

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.S., B.A. e B.R., in proprio e quali eredi di Bo.Gi., con ricorso notificato al Ministero della Salute, instaurarono dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il giudizio volto ad ottenere l’annullamento: a) della comunicazione RIDAB/P/F.1.b.f.L.244 dell’1/07/2013 del Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del SSN, Direzione generale dei dispositivi e dei medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, con cui era stato loro rappresentato “che la domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla L. 29 novembre 2007, n. 222, e L. 24 dicembre 2007, n. 244” era stata definitivamente rigettata; b) del D.M. 4 maggio 2012, con riferimento all’art. 1 (nella parte in cui stabiliva che il modulo transattivo tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riportati nella relativa istanza pervenuta entro il 19.1.2010) e all’art. 5, comma 1 (con riferimento ai criteri di valutazione delle istanze di transazione) e, “per quanto occorrer possa”, anche del D.M. n. 132 del 2009, lamentando principalmente la violazione e falsa applicazione delle L. nn. 222 e 244 del 2007.

I ricorrenti dedussero che: Bo.Gi., deceduta il 21 agosto 2006, era stata affetta sin dalla nascita da anemia drepanocitica e che era stata perciò sottoposta a periodica terapia trasfusionale; che nel corso degli anni era stata diagnosticata alla Bo. l’epatite HCV correlata; la Bo., ritenendo che la patologia fosse causalmente riconducibile al trattamento sanitario subito, aveva agito giudizialmente nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti; successivamente gli stessi ricorrenti, quali eredi della Bo., avevano manifestato al predetto Ministero l’intenzione di aderire alla procedura per la definizione transattiva delle controversie pendenti, con domanda che era stata validata in via definitiva il 15 gennaio 2010; il Ministero della Salute, con nota prot. (OMISSIS), aveva comunicato loro che la domanda non era accoglibile perchè risultava decorso il termine di cui al D.M. 4 maggio 2012, art. 5, comma 1, lett. a); il Ministero della Salute, in risposta alle controdeduzioni formulate, con la comunicazione RIDAB/P/F.1.b.f.L.244 del 1 luglio 2013, aveva rappresentato che la domanda di adesione alla procedura transattiva era stata, definitivamente rigettata perchè “le controdeduzioni presentate dalla S.V. il 25/03/2013 non contengono ulteriori elementi utili ai fini dell’applicazione del D.M. 4 maggio 2012”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 4622 depositata il 5 maggio 2014, dichiarò il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiarò la giurisdizione del Giudice ordinario, ritenendo che il risultato che i ricorrenti intendevano ottenere mediante la transazione con il Ministero della Salute era il formale riconoscimento e adempimento di un proprio diritto soggettivo e che tale conclusione non sarebbe venuta meno solo perchè il Ministero si era opposto all’ammissione alla transazione con un provvedimento amministrativo, il quale non avrebbe potuto incidere sui diritti soggettivi degli interessati, di contenuto essenzialmente patrimoniale, facendoli degradare ad interessi legittimi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 2039 depositata il 22 aprile 2015, rigettò l’appello proposto dai B., confermando la statuizione assunta dal Giudice di primo grado in ordine al difetto di giurisdizione.

B.S., B.A. e B.R. riassunsero tempestivamente il processo dinanzi al Tribunale ordinario di Roma e chiesero – adattando le richieste alla diversa natura della cognizione civile ordinaria – di disapplicare gli atti amministrativi originariamente impugnati davanti al giudice amministrativo, perchè illegittimi, e di accertare e dichiarare il loro diritto a stipulare la transazione con il Ministero della Salute, e per l’effetto, di ordinare a questo di stipulare l’atto transattivo e/o, alternativamente, di emettere una sentenza che producesse gli effetti del contatto non concluso.

Costituendosi in quella sede, il Ministero della Salute chiese il rigetto delle domande attoree perchè infondate.

Considerato che le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza n. 2050 del 3 febbraio 2016 – emessa in sede di regolamento di giurisdizione sollevato nell’ambito di un giudizio pendente davanti al TAR per il Lazio, avente oggetto analogo al presente giudizio (impugnazione, da parte di persona affetta da infezione HIV a causa di emotrasfusioni, della comunicazione con cui il Ministero della Salute aveva confermato che la domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla L. n. 222 del 2007, art. 33, e la L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 361 e 362, era da ritenersi non accolta perchè risultava superato il termine di cui al D.M. 4 maggio 2012, art. 5, comma 1, lett. a)) – ha dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo, riconducendo la situazione soggettiva del privato alla categoria dell’interesse legittimo, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 settembre 2016, ha sollevato d’ufficio la “questione di giurisdizione” (conflitto di giurisdizione) ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3.

B.S., B.A. e B.R., in proprio e quali eredi di Bo.Gi., hanno depositato “atto di costituzione” rimettendosi alle determinazioni di questa Corte.

Il Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.M. ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del Giudice amministrativo e l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Come pure evidenziato dal P.M., l’ordinanza n. 2050 del 3 febbraio 2016, emessa da queste Sezioni Unite e richiamata dal Tribunale di Roma nell’ordinanza di rimessione a questa Corte, si riferisce proprio ad un caso – come quello all’esame – di rigetto della domanda di adesione a seguito di superamento del termine previsto dal D.M. 4 maggio 2012.

Con la richiamata ordinanza, queste Sezioni Unite, dopo aver analizzato la normativa di settore succedutasi nel tempo e dato conto degli orientamenti della giurisprudenza anche amministrativa in materia, hanno precisato che il decreto sopra richiamato ha natura non regolamentare ma di atto collettivo, disciplinante l’agire dell’Amministrazione in relazione alle situazioni concrete rientranti nelle tipologie previste dal D.M. n. 132 del 2009, con il quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha esercitato il potere regolamentare previsto dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, e dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2 commi 362 e 363.

In particolare, con la ricordata ordinanza, è stato affermato che, in tema dì danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull’interesse all’osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, sicchè l’impugnazione del diniego non rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, ma in quella del Giudice amministrativo, cui spetta decidere, nel merito, se l’atto negativo lede un vero e proprio interesse legittimo o un interesse semplice non giustiziabile.

Da tale orientamento, di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non vi è motivo di discostarsi in questa sede.

2. Pertanto, in applicazione del ricordato principio va cassata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2039,depositata il 22 aprile 2015 e va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo.

3. Stante la natura del presente procedimento non vi è luogo a provvedere per le spese.

4. Va disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza del Consiglio di Stato n. 2039, depositata il 22 aprile 2015, e dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo; dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA