Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4233 del 17/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/02/2017, (ud. 21/10/2016, dep.17/02/2017), n. 4233
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LA TORRE Enza Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38,
presso l’avv. Paolo Panariti, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 2/33/08, depositata il 25 gennaio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21
ottobre 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avv. Alessandro Ardizzi (per delega) per il ricorrente e
l’avvocato dello Stato Roberto Palasciano per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo, assorbiti gli altri.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. P.G. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente contro cartella di pagamento emessa a seguito di mancata impugnazione di avviso di accertamento notificatogli il 17 gennaio 2003 per IRPEF del 1998.
2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, è denunciata, con idoneo quesito di diritto, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in quanto l’appello dell’Ufficio è stato notificato al difensore costituito in primo grado ma presso il quale il ricorrente non aveva eletto domicilio, anzichè nella residenza dichiarata dal contribuente, senza che sia stata ordinata la rinnovazione della notificazione, da ritenere nulla, o il vizio sia stato sanato mediante costituzione spontanea dell’intimato.
Il motivo è fondato.
Va premesso che, quanto all’individuazione del luogo in cui va effettuata la notificazione dell’impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali, cioè del ricorso in appello, si applica la disciplina dettata dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 per il processo tributario, avente carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto a quella prevista dall’art. 330 c.p.c., concernente soltanto il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali (cfr. Cass., Sez. U., n. 14916 del 2016).
Ciò posto, deve ritenersi che, ai sensi del menzionato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, secondo il quale “le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”, la notifica dell’atto di appello, in assenza di elezione di domicilio, deve essere effettuata nella residenza dichiarata dal contribuente, per cui è nulla (e non certo inesistente) la notifica eseguita, come è incontestato nella fattispecie, presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario; ne consegue che il giudice adito deve disporre d’ufficio la rinnovazione della notificazione, ex art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, nel qual caso la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 3, (cfr., per l’ipotesi di notifica dell’appello alla parte personalmente anzichè al procuratore domiciliatario, Cass. nn. 10136 del 2000, 1156 del 2008, 2707 del 2014).
Va aggiunto che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, poichè il vizio della notifica dell’appello non determina l’inammissibilità dell’impugnazione (che sia tempestivamente proposta), qualora il vizio venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo l’atto d’impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell’appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c. (Cass. nn. 27139 del 2006, 6220 del 2007 e 19563 del 2014, in motiv.).
2. Resta assorbita ogni altra censura.
3. Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017