Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4233 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 16/12/2020, dep. 09/02/2022), n.4233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19061-2020 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’

11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto n. cronol. 3670/2020 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 02/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Vella

Paola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato il 20 luglio 2020, O.K., nato l'(OMISSIS) a Benin City (Nigeria), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Milano il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, o in subordine di protezione umanitaria, fondata sulla necessità di fuggire dalla Nigeria per il timore di essere arrestato, in quanto aveva stretto un legame con dei ragazzi, vicini di casa, che aveva poi appreso essere un gruppo di rapinatori.

1.1. Il tribunale, sulla base delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale, ha ritenuto insussistenti i presupposti di tutte le forme di protezione invocate; in particolare: ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non fossero credibili in quanto vaghe, farraginose e caratterizzate da evidenti salti logici e cronologici; con riguardo alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha escluso la sussistenza in Nigeria di una situazione di violenza indiscriminata tale da determinare un rischio effettivo di danno grave; non ha ravvisato profili di vulnerabilità, né la ricorrenza di circostanze attestanti una significativa integrazione in Italia (limitata allo svolgimento, in epoca risalente, di lavori socialmente utili) tali da giustificare il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche in considerazione della permanenza di legami familiari nel paese di origine; ha infine escluso l’autonoma configurabilità di un diritto d’asilo ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 3.

1.2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato, pur depositando atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale, non ha svolto difese, come gli altri intimati.

2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio non partecipata del 16 dicembre 2021.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. Con il primo motivo si denuncia “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla valutazione della mancata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Error in procedendo per mancata istruttoria d’ufficio. Violazione di legge. Violazione della Convenzione di Ginevra. Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,8 e 5”.

2.2. Il secondo mezzo lamenta “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla valutazione della mancata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Error in procedendo per mancata istruttoria d’ufficio. Violazione di legge. Errata e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 12 e 14. Errata e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 10 e 16”.

2.3. Con il terzo si deduce “Violazione dell’art. 2 Cost. e art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con la L. n. 881 del 1977), in relazione, in particolare all’art. 5, comma 6, T.U. Imm e al D.P.R n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter). Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. Violazione del T.U. Imm., art. 19”.

2.4. Il quarto si duole infine della “Violazione dell’art. 10 comma 3 della Costituzione italiana”.

3. Tutte le censure sono inammissibili.

3.1. In particolare, il primo motivo sostiene che sussisterebbero i presupposti per l’inquadramento del ricorrente in un “determinato gruppo sociale” rappresentato dalle vittime di ingiustizia e procedimenti penali illegali in Nigeria, stante l’alto grado di corruzione della polizia nigeriana emergente dalle COI disponibili, senza però confrontarsi adeguatamente con la ratio decidendi che ha motivatamente escluso la credibilità della vicenda posta dal ricorrente alla base del suo espatrio.

3.2. Analoga conclusione vale per il secondo motivo, che censura il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), mentre con riguardo alla successiva lett. c) il ricorrente si limita a contrapporre alle COI utilizzate dal tribunale (aggiornate al 2018) brani estratti da altre fonti dalle quali non emerge però una situazione nella zona di provenienza del ricorrente (Edo State) avente le caratteristiche di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale che costituisce minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile”, delineate dalla giurisprudenza nazionale (ex multis Cass. 29460/2021, 8908/2019, 13858/2018) ed unionale (Corte giust., 17 febbraio 2009, Elgafaji; 30 gennaio 2014, Diakite).

3.3. Il terzo motivo soffre di genericità e del difetto di autosufficienza sulle asserite conseguenze dei traumi subiti in Libia, a fronte di una motivazione di diniego della protezione umanitaria che rispetta i canoni delineati dalle decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29459/2019 e n. 24413/2021.

3.4. Anche sul tema del diritto di asilo previsto dall’art. 10 Cost., comma 3, veicolato dal quarto mezzo, la decisione impugnata è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui le molteplici forme di protezione allestite dall’ordinamento hanno dato piena attuazione alla norma costituzionale (v. ex multis Cass. Sez. U, 29459/2019; cfr. Corte Cost. n. 194 del 2019).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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