Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4232 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 4232 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 18893-2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con
ordinanza n. 1565/2016 depositata il 21/07/2016 nella causa tra:
COLLICE ADOLFO;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro
COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA;

Data pubblicazione: 21/02/2018

- resistente non costituitosi in questa fase Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/07/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
SERGIO DEL CORE, il quale conclude che va dichiarata la giurisdizione

Rilevato che:
il TAR per la Calabria ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione
nei confronti del Tribunale ordinario di Cosenza, che con sentenza 29
ottobre 2002, n. 1533 aveva declinato la propria giurisdizione, in
favore appunto del giudice amministrativo, sulla domanda proposta
dal sig. Adolfo Collice, in proprio e nella qualità di procuratore
generale dei fratelli Massimo, Giuliano, Olga e Raffaele, con citazione
notificata il 13 giugno 2000 nei confronti del Comune di Spezzano
della Sila;
la domanda aveva ad oggetto il rilascio di un terreno occupato senza
titolo dall’amministrazione comunale in alcuni giorni ed ore della
settimana, per lo svolgimento di un mercato, oltre al risarcimento del
danno;
il Tribunale di Cosenza aveva fatto applicazione dell’art. 34 d.lgs. 31
marzo 1998, n. 80 ritenendo, secondo un orientamento della
giurisprudenza dell’epoca, che detta norma riservasse alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i meri
comportamenti dell’amministrazione pubblica in materia urbanistica;
il TAR, invece, ritiene che la controversia non sia neppure
indirettamente connessa con l’esercizio di un potere amministrativo e
pertanto rientri nella giurisdizione del giudice ordinario;
nessuna delle parti in causa ha svolto difese dinanzi a questa Corte;

Ric. 2016 n. 18893 sez. SU – ud. 18-07-2017

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del giudice ordinario.

la Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell’art.
380 ter cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del
giudice ordinario;
Considerato che:
la controversia non ha alcuna attinenza con l’esercizio di poteri

del mero comportamento del Comune di abusiva occupazione
periodica di un terreno di sua proprietà per lo svolgimento di un
mercato;
la posizione giuridica vantata dal privato va pertanto qualificata come
diritto soggettivo, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al
giudice ordinario secondo il criterio generale di riparto;
né rileva domandarsi se la controversia rientri nella materia
urbanistica (come invece ritenuto dal Tribunale di Cosenza e come
ipotizzato anche dal PM nel richiamare la giurisprudenza di questa
Corte sul riparto di giurisdizione in materia di espropriazione per
pubblica utilità), perché a tale materia fa riferimento il richiamato art.
34 d.lgs. n. 80 del 1998, nel suo testo originario, qui applicabile
ratione temporis, che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
appunto nella parte in cui, eccedendo la delega conferita dall’art. 11,
quarto comma, lett. g), legge 15 marzo 1997 n. 59, istituisce una
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia
e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la
giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative
al risarcimento del danno (Corte cost. 281/2004);
va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di
regolamento;
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Ric. 2016 n. 18893 sez. SU – ud. 18-07-2017

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autoritativi della pubblica amministrazione, dolendosi la parte attrice

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 luglio

2017.

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