Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4232 del 21/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4232 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Omesso deposito
avviso ricezione.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
COMMERCIALE CAMPANA ABBIGLIAMENTO SRL con sede in
Sant’Antimo, in persona del legale rappresentante pro
INTIMATA

tempore,
AVVERSO

la sentenza n.432/39/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n.

39,

Data pubblicazione: 21/02/2014

in data 02 02 2011,

depositata il 12 aprile 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 gennaio 2014, dal Relatore Dott.

Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.12927/2012 è stata

l) Si ricorre per cassazione avverso la sentenza n.
432/39/2011 in data 02.03.2011, depositata il 12 aprile
2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale di
Roma, Sezione Staccata di Latina n.39 ha respinto
l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando
che, l’acquisizione delle prove offerte dall’Agenzia
sarebbe avvenuta senza il rispetto delle norme
processuali e che, quindi, l’accertamento dell’Ufficio
era stato operato sulla base di semplici presunzioni
non supportate da validi elementi probatori.
Affida l’impugnazione a tre motivi, con i quali censura
l’impugnata decisione, per insufficiente motivazione su
fatti controversi e decisivi e per violazione o falsa
applicazione di legge.
2) L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3)

Costituisce oggetto di causa l’impugnazione di

avviso di accertamento, relativo ad IRPEG dell’anno
1995.
4)La questione posta dal ricorso, va esaminata, tenendo
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

conto, sia del consolidato principio secondo cui ” la
motivazione di una sentenza per relationem ad altra
sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il
contenuto della decisione evocata, non si limiti a

autonoma e critica valutazione” (Cass. n.1539/2003;
n.6233/2003; n.2196/2003; n.11677/2002), sia pure di
quell’altro, per cui, è configurabile l’omessa
motivazione, “quando il giudice di merito omette di
indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indica tali elementi
senza una approfondita disamina logico-giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento
(Cass.n.890/2006, n.1756/2006, n.2067/1998).
4 bis)La sentenza disattende tali consolidati e
condivisi principi, in quanto le espressioni utilizzate
risultano assolutamente generiche e del tutto inidonee
ad illustrare il percorso logico seguito per la
formazione del giudizio; d’altronde, non vengono
indicati i concreti elementi utilizzati nell’iter
decisionale e, peraltro, il richiamo alla decisione di
primo grado è operato in modo acritico.
In

vero,

non

può

ritenersi

assolto

l’obbligo

motivazionale con il semplice riferimento all’assenza
3

richiamarla genericamente ma la faccia propria con

in ordine

di prova

della

contribuente

alla

riconducibilità alla

documentazione

rinvenuta

dai

verbalizzanti ed, altresì, alla rilevanza probatoria di
quest’ultima, avuto riguardo alle norme applicabili.

prospettati dall’Agenzia anche con l’appello, sia in
ordine alla disponibilità di fatto del locale in cui è
stata rinvenuta la documentazione, il brogliaccio ed il
PC, nonché all’esito degli accertamenti bancari(pagg.3
– 5), sia pure in ordine ai presupposti fattuali e
giuridici,

utilizzati per affermare il “mancato

rispetto di norme processuali”, avuto riguardo al
quadro normativo di riferimento ed all’orientamento
giurisprudenziale alla relativa stregua formato(Cass.
n.3231/2007, n.14058/2006, n.3388/2010, n.5588/2010).
5) Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, proponendosi il relativo accoglimento, per
manifesta fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis
cpc. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Rilevato

che

società

l’intimata

non

ha

fatto

controricorso e che nessuna delle parti ha partecipato
4

Tanto, in difetto del necessario esame degli elementi,

all’udienza camerale;
Considerato, in via preliminare, che non risulta
versato in atti, neppure all’odierna udienza, l’avviso
di ricevimento del plico contenente il ricorso, spedito

maggio 2012;
Considerato,

quindi,

che

l’impugnazione,

giusto

consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.
UU. n.627/2008, N.24877/2006, N.10506/2006,
N.23291/2005, N.12286/2005), deve essere dichiarata
inammissibile;
Considerato che non sussistono i presupposti per una
pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCE RIA

alla società contribuente, a mezzo posta in data 28

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