Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4232 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 04/02/2022, dep. 09/02/2022), n.4232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21100/2020 r.g. proposto da:

M.J., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Gabriella Banda, presso

il cui studio elettivamente domicilia in Torino, alla via R.

Martorelli n. 33.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI GENOVA datato 18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 04/02/2022 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.J., nativo della (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi (il secondo dei quali articolato in plurimi profili), con contestuale richiesta di rimessione in termini, contro il decreto del Tribunale di Genova, datato 18 febbraio 2020, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale rispetto all’esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l’ammissibilità del ricorso stesso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem conferita all’Avv. Gabriella Banda.

1.1. In proposito, è opportuno ricordare che, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, – introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (cfr. art. 21, comma 1, del menzionato D.L.) – dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al “se la procura speciale per il ricorso in Cassazione in materia di protezione internazionale necessiti di una doppia certificazione del difensore riferita sia alla data dell’atto necessariamente posteriore alla decisione impugnata – che all’autenticità della firma del ricorrente”, con la sentenza dell’1 giugno 2021, n. 15177, hanno sancito che: i) “Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima, ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”; ii) “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr., in senso conforme, le successive Cass., SU, nn. 1848618490 del 30 giugno 2021).

1.2.1. A ciò va aggiunto che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 20 gennaio 2022 ha confermato la piena legittimità della disposizione normativa de qua nella interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.

1.3. Applicandosi, pertanto, i riportati principi (le cui ragioni giustificatrici, come ampiamente esposte nelle menzionate decisioni delle Corti suddette, devono intendersi, per brevità, interamente richiamate in questa sede, anche nella parte in cui ne spiegano la compatibilità con il diritto Eurounitario) all’odierno procedimento, ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Infatti, la procura speciale conferita dal ricorrente all’Avv. Gabriella Banda, allegata al ricorso, benché dettagliata nel contenuto con indicazione del provvedimento di rigetto adottato dal Tribunale di Genova e della sua data (18 febbraio 2020) – contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione, previa richiesta di rimessione in termini, e pur recando, accanto alla firma del conferente, la data (peraltro poco chiara) di rilascio della procura – 20 o 30 maggio 2020 – successiva a quella della decisione impugnata, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare la data di conferimento della procura successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente dicitura: “E’ firma autentica”.

2. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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