Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4231 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 21/02/2011), n.4231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avv. ERCOLINI Fabio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sez. 14^, n. 17, depositata il 16 aprile

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente propose ricorso avverso avviso, con il quale l’Agenzia, con metodo induttivo, aveva accertato a suo carico, per l’anno 1999, maggior Irpef, Iva ed Irap;

– che l’adita commissione tributaria, accolse il ricorso con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che riaffermò la legittimità dell’accertamento condotto con metodo induttivo (ma non con applicazione delle risultanze degli studi di settore) in esito alla mancata risposta da parte del contribuente al questionario inviatogli;

– che, avverso tale decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

rilevato:

– che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto violazione della L. n. 146 del 1998, art. 10 e formulato il seguente quesito: se “ai sensi e per gli effetti della L. n. 146 del 1998, art. 10, l’inizio o la cessazione dell’attività ricorso del periodo d’imposta escludono l’applicazione degli studi di settore”;

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e formulato il seguente quesito: se “nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio”;

che, con il terzo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e formulato il seguente quesito: se “ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10 i rapporti tra contribuente ed amministrazione sono improntati al principio di collaborazione e buona fede che impone all’Amministrazione Finanziaria a seguito del contraddittorio instaurato dopo la notifica dell’avviso di accertamento, di riponderare adeguatamente l’esercizio del proprio potere discrezionale, avendo a disposizione lo strumento normativo dell’istituto “dell’avtotuela” finalizzato ad eliminare dal mondo giuridico atti giuridici illegittimi e contra legem”;

– che, con il quarto motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo relativo ai la risposta al questionario;

osservato:

– che il ricorso va disatteso;

– che, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve considerarsi che i motivi di ricorso sono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.: i primi tre, perchè, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08); il quarto, perchè, in Ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, è violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis (v.

Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07), ciò senza contare che il secondo profilo del motivo si rivela inammissibile anche perchè prospetta un vizio di motivazione in diritto (in merito all’identificazione dei presupposti per il legittimo esercizio dell’accertamento induttivo), che non può avere rilievo di per sè (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03);

– che, peraltro, i primi due motivi sono, altresì, inammissibili, perchè non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata, avendo questa riscontrato che l’accertamento impugnato era accertamento induttivo non fondato sugli studi di settore; e ancora il secondo, il terzo ed il quarto perchè non autosufficienti e implicanti valutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso si rivela manifestamente infondato, sicchè va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 1.100,00 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA