Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4231 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/02/2020), n.4231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28079-2018 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SIMONE COSCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

Contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 524/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 22/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.D., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Campobasso che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente, denunziando la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. g), censura la decisione nella parte attinente al diniego di protezione sussidiaria; il motivo è inammissibile poichè generico e privo di concreti riferimenti alla domanda, e poichè attinente comunque a profili di merito;

il tribunale, dopo aver sottolineato che il richiedente aveva proposto la domanda adducendo ragioni economiche e personali di espatrio, ha in ogni caso ritenuto che la situazione interna del paese di origine non palesasse, in base alle informazioni ufficiali consultate per il 2017 e per il 2018, un livello effettivo di violenza indiscriminata da conflitto armato;

la valutazione integra un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede;

col secondo motivo il ricorrente, denunziando la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74, 122, 125 e 136, censura la decisione nella parte in cui è stata disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per essere stata l’azione sorretta da mala fede o colpa grave;

il motivo è inammissibile in base al costante insegnamento di questa Corte, secondo cui la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la decisione che definisce, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione stesso D.P.R. ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza o altro provvedimento, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato, art. 113 (Cass. n. 29228-17, Cass. n. 3028-18, Cass. n. 32028-18);

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00 oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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