Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4230 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 21/02/2011), n.4230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Panama n. 52 presso lo studio degli avv.ti BARTOLOMUCCI Sandro e

Andrea Beletti, che la rappresentano e difendono unitamente all’avv.

Alessandro Anderloni;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del presidente pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, Via Boncompagni n. 71/c, presso lo

studio dell’avv. POMPA Giuliano, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Marco Cederle;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 1^, n. 39, depositata il 19.06.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

uditi i difensori delle parti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento con cui la Regione Lombardia le aveva contestato l’omesso versamento della tassa automobilistica, per l’anno 2002, in relazione ad autoveicolo di sua proprietà;

– che, a fondamento del ricorso, la ricorrente rilevato che l’autoveicolo in oggetto era stato concesso in leasing – sostenne che, nel caso di stipulazione di un contratto di leasing finanziario, soggetto passivo della tassa sugli autoveicoli deve intendersi, non il proprietario/concedente, bensì l’utilizzatore, che ha l’effettiva disponibilità del mezzo;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello della Regione Lombardia, fu, tuttavìa, riformata dalla commissione regionale, che riaffermò la piena legittimità dell’ accertamento;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la società contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 953 del 1982, art. 5 e della L.R. Lombardia n. 10 del 2003, art. 38” e formulando il seguente quesito di diritto:

“Vi e violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 953 del 1982, art. 5 e nella L.R. Lombardia n. 10 del 2003, art. 38, laddove il Giudice, nel caso in cui una autovettura sia concessa in leasing, consideri soggetto passivo dell’obbligazione tributaria di pagamento della tassa automobilistica la società concedente il leasing invece che il soggetto utilizzatore dell’autovettura?”;

che la Regione intimata ha resistito con controricorso e depositato memoria;

osservato:

– che – ai fini della soluzione della controversia – occorre far riferimento al D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29, nel testo sostituito dalla Legge di Conversione 23 febbraio 1983, n. 53, nonchè alla L.R. Lombardia n. 10 del 2003, art. 39;

che, mentre la prima disposizione prevede che siano tenuti al pagamento della tassa in oggetto coloro i quali risultino proprietari dal P.R.A. per i veicoli in esso iscritti, la seconda disposizione individua come soggetti passivi dell’obbligazione tributaria, i proprietari o titolari di diritto reale di godimento risultanti dal P.R.A., per i veicoli in esso iscritti;

– che, in base ai dato testuale, il soggetto passivo dell’imposta in rassegna va, dunque, ineludibilmente identificato in funzione della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’autoveicolo, così come individuato in base all’intestazione risultante dal P.R.A.;

– che la lettera della legge induce, quindi, a ritenere che – in ipotesi di autoveicolo che il proprietario conceda in leasing a terzi – soggetto passivo della tassa di possesso debba necessariamente essere considerato il proprietario/concedente e non l’utilizzatore:

il contratto di leasing conferisce, infatti, all’utilizzatele il diritto (relativo) di godimento del bene (mentre il concedente rimane proprietario del bene strumentale, anche in prospettiva di garanzia della restituzione delle somme anticipate), sicchè l’utilizzatore non è possessore del bene, ma mero detentore qualificato dello stesso, in virtù del rapporto obbligatorio (e non reale) stipulato;

considerato:

– che – a fronte della univocità del dato testuale (tale ribadito anche da Cass. 19875/09, 16742/05, 6167/05) – a nulla rileva, in contrario, il fatto che il comma 37 del medesimo D.L. n. 953 del 1982, art. 5, statuisca che “la perdita del possesso del veicolo e dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o in indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui e stata effettuata l’annotazione”, poichè l’esecuzione del contratto di leasing, avvenendo su base consensuale, non determina certo lo spossessamento per causa di forza maggiore, per fatto del terzo o per provvedimento dell’Autorità;

– che, a fronte della chiarezza del dato testuale, a nulla rileva, in contrario, anche il fatto che il D.L. n. 285 del 1992, art. 94, comma 1 (in combinato disposto dalla L. n. 449 del 1997, art. 17), preveda l’obbligo nei, casi di trasferimento della proprietà, di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione finanziaria di trascrivere il trasferimento o gli altri mutamenti, giacchè la ratio di tale disposizione, non è quella di individuare il soggetto passivo del tributo, bensì quella di poter identificare il soggetto su cui gravano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice della Strada, nonchè di facilitare il danneggiato nell’identificazione del corresponsabile solidale in caso di sinistro stradale secondo quanto dispone l’art. 91, commi 2 e 4, del medesimo decreto;

che, per la diversa natura e specifica finalità di tale imposizione e per l’assenza, nella correlativa normativa, di ogni riferimento lessicale alla proprietà e alla titolarità di diritti reali di godimento sul bene tassato, nessun utile elemento di valutazione, ai fini considerati, può, inoltre, essere mutuato dalla disciplina dettata, per la c.d. tassa sui beni di lusso, dalla previsione del D.L. n. 384 del 1992, art. 8, comma 1;

– che la formulazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29, convertito in L. n. 53 del 1982, introdotta dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2 (in disparte la questione della relativa sostanziale portata) non è, ratione temporis, applicabile alla fattispecie, giacchè la disposizione sopravvenuta (che apporta modificazioni a quella preesistente) non presenta natura di norma interpretativa (che, del resto, la L. n. 99 del 2009 ha riconosciuto espressamente in altra circostanza: cfr. l’art. 55), per assenza dei correlativi requisiti;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso si rivela manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 400,00 (di cui Euro 300,00 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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