Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4230 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 17/02/2021), n.4230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36076-2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANMARIA SCOFONE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso il decreto n. r.. 1996/2016 del TRIBUNALE di CROTONE,

depositato il 04/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dal Dott. P.M., al quale la società in bonis aveva conferito incarico di predisporre l’attestazione prevista dalla L. Fall, art. 161, comma 3, e la relazione giurata di cui alla L. Fall., art. 160, comma 2;

2. il Tribunale di Crotone, a seguito dell’opposizione proposta dal P., rilevava che alla scadenza del termine concesso a mente della L. Fall., art. 161, comma 6, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dal medesimo art., commi 2 e 3, prorogato al 29 dicembre 2014, il professionista non aveva ancora consegnato nè l’attestazione, nè la perizia, provvedendovi soltanto il successivo 9 febbraio 2015, quando ormai era già stata fissata udienza ai sensi della L. Fall., art. 162 (con decreto del 14 gennaio 2015) in ragione della mancanza in atti della necessaria documentazione di corredo della domanda;

di conseguenza il collegio di opposizione riteneva di accogliere l’eccezione di inadempimento sollevata dal fallimento opposto, reputando che il professionista non avesse portato a termine utilmente l’incarico commissionatogli dalla società poi fallita nel termine che il cliente riteneva essenziale;

oltre a ciò il collegio di merito osservava che lo stesso Tribunale adito in sede di concordato aveva espresso un parere negativo sulla relazione ex art. 161 L. Fall., comma 3, che era stata predisposta subordinando l’attestazione di fattibilità del piano all’avverarsi di situazioni incerte, con il ricorso a una formula che nella sostanza equivaleva “a non attestare alcunchè circa la probabilità di riuscita delpiano”;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso P.M. prospettando tre motivi di doglianza;

l’intimato fallimento di (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto difese; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., della L. Fall., art. 99, comma 11, dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1173, 1322, 1362 – 1371 c.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti e documentati in giudizio: il Tribunale, in tesi di parte ricorrente, avrebbe letto all’interno dell’incarico professionale l’esistenza di un termine essenziale quando in realtà le parti non avevano pattuito alcuna scadenza, tanto meno qualificandola come essenziale, ma si erano limitate a una mera previsione di stima dei tempi necessari per l’espletamento dell’incarico;

tale constatazione, motivata in maniera meramente apparente, era peraltro stata pronunziata ultra petita, dato che la curatela si era limitata a invocare un asserito carattere di oggettiva essenzialità della scadenza processuale gravante sulla società in bonis;

5. la doglianza è inammissibile;

il Tribunale, nel ravvisare la fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, non si è limitato a rilevare che la prestazione professionale era stata resa oltre il termine essenziale previsto in contratto, quando ormai era inutile, ma anche osservato che l’attività era stata svolta in maniera inadeguata, tramite l’utilizzo di una terminologia che non comportava alcuna reale attestazione;

in questo modo il collegio dell’opposizione ha affrontato la questione dell’esattezza dell’adempimento tanto sotto il preliminare profilo cronologico, quanto rispetto al contenuto della prestazione, ravvisando in entrambi i casi un inadempimento del debitore;

e la seconda constatazione non può essere considerata un mero obiter dictum, giacchè secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudice, ove provveda su una questione che, benchè logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa, a differenza di quanto avviene qualora dichiari l’inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione o competenza, non si priva della potestas iudicandi in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicchè, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano obiter dicta, ma ulteriori rationes decidendi che la parte ha l’interesse e l’onere d’impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il decisum (v. Cass. 6985/2019, Cass. 7838/2015);

nessuna impugnazione è stata sollevata rispetto alla seconda delle rationes decidendi, malgrado la stessa fosse di per sè idonea a sostenere la decisione sul piano logico e giuridico;

il che rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alla ragione fatta esplicitamente oggetto di doglianza con il primo motivo di ricorso, in quanto quest’ultima non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione stessa (v. Cass. 2108/2012);

6. il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., della L. Fall., art. 99, comma 11, art. 111, e art. 167, comma 7, dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1173 – 1176, 1322, 1362 – 1371, 1375, 1457 e 2741 c.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti e documentati in giudizio: a dire del ricorrente il Tribunale avrebbe del tutto trascurato di considerare che le parti avevano contrattualmente riconosciuto il diritto del professionista a ricevere in ogni caso il compenso, seppur nella ridotta misura di Euro 30.000, a prescindere dal rilascio dell’attestazione, omettendo di prendere in esame la relativa domanda e di fornire sul punto alcuna motivazione;

non era poi possibile ritenere che la prestazione, pacificamente resa, fosse stata inutile, in quanto successivamente al 29 dicembre 2014 la cliente aveva chiesto al P. di seguitare nello svolgimento della propria prestazione;

in presenza di un interesse della cliente a ottenere comunque la prestazione professionale, il corrispettivo previsto doveva quindi essere riconosciuto;

infine, rispetto alla relazione giurata predisposta ex art. 160 L. Fall., comma 2, il provvedimento risultava platealmente carente per omessa pronuncia e omessa motivazione, dato che non faceva alcun cenno a tale prestazione;

7. il motivo risulta in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato;

7.1 rispetto al mancato esame della domanda presentata in subordine è sufficiente rilevare che l’odierno ricorrente ha omesso di indicare in maniera specifica, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il preciso contenuto della domanda tempestivamente presentata ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 2, limitandosi a richiamare le conclusioni rassegnate nelle note conclusive malgrado il thema decidendum sia fissato dal contenuto del ricorso in opposizione;

il che comporta l’inammissibilità della doglianza, in quanto, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire alla Corte di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass. 22019/2016, Cass. 5344/2013);

7.2 il secondo profilo di doglianza lamenta la mancata considerazione da parte del provvedimento impugnato del fatto che (OMISSIS) s.p.a., nell’esercizio della propria autonomia privata, aveva chiesto al Dott. P. di seguitare nella prestazione;

la censura si limita a individuare il fatto storico che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare pur ritenendolo decisivo, ma non indica il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente nonchè il come e il quando questo fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass., Sez. U., 8053/2014);

il motivo, così formulato, risulta perciò inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui lo stesso è fondato;

7.3 il Tribunale, come detto, non ha ammesso al passivo il credito del professionista in ragione del suo inadempimento assoluto, stante il decorso del termine essenziale pattuito, e comunque inesatto, in ragione della divergenza qualitativa fra la prestazione dovuta e quella eseguita;

le contestazioni concernenti il merito di tale accertamento non sono ammissibili in questa sede, poichè il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011);

7.4 nessuna omessa pronuncia può essere poi predicata rispetto al compenso dovuto per la redazione della relazione giurata di cui alla L. Fall., art. 160, comma 2;

il Tribunale infatti ha constatato la consegna oltre il termine previsto non solo dell’attestazione, ma anche di quest’ultimo elaborato, di modo che la constatazione di inadempimento assoluto per superamento del termine essenziale involge anche questa prestazione;

8. il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., della L. Fall., art. 99, comma 11, e art. 111, e dell’art. 2751-bis c.p.c., n. 2, in ragione della mancata collocazione in prededuzione – o in subordine in sede privilegiata ex art. 2751-bis c.c., n. 2 – del credito professionale del P.;

9. il motivo è inammissibile;

nessuna statuizione è stata assunta in merito alla collocazione del credito all’interno del provvedimento impugnato, che si è limitato a negare all’ammissione al passivo dello stesso;

la critica, dunque, è priva di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata e, come tale, risulta inammissibile, essendo assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), (Cass. 20910/2017);

10. per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto;

la mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

 

 

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