Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 423 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. II, 13/01/2021, (ud. 03/07/2020, dep. 13/01/2021), n.423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21060-2019 proposto da:

I.M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 552/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da I.M.N. la sentenza n. 552/2019 della Corte di Appello di Ancona con ricorso fondato su tre motivi e resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla Commissione Territoriale di Ancona il riconoscimento della protezione internazionale.

L’istanza era rigettata in toto dalla detta Commissione Territoriale.

Impugnata la decisione della medesima Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato con provvedimento del Tribunale di Ancona in data 16 settembre 2017.

Avverso. tale provvedimento l’odierno ricorrente interponeva gravame rigettato dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge.

La doglianza del ricorrente è articolata con riguardo complessivo ad una serie di vari profili, in ordine ai quali si sarebbe sostanziata la denunciata violazione di legge.

In particolare parte ricorrente si duole del mancato esame, anche alla stregua dell’obbligo di cooperazione istruttoria di una serie di elementi che andavano approfonditi (esame dei fatti; criteri applicabili; procedura e sussitenza necessaria protezione).

2.- Con il secondo motivo (enunciato a pag. 3 del ricorso) si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

3.- Con il terzo motivo (elencato a pag. 3 del ricorso) si prospetta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando omesso esame di fatti e circostanza.

4.- I suesposti motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione.

In sostanza tutte le svolte doglianze, come espressamente evidenziato con la memoria depositata, intendono colpire la “mancata ottemperanza ai doveri di cooperazione istruttoria prescritti”. Ciò in quanto il Giudice di appello limitandosi a “richiamare de relato dai precedenti provvedimento aspetti mariginali” non avrebbe “indicato minimamente le ragioni della condivisione di quelle decisioni”. Le doglianze sono fondate.

Tanto a maggior ragione considerando gli arresti giurisprudenziali di questa Corte, che dovrebbero indurre i giudici del merito a piu attente e complete valutazioni in tema di protezione internazionali.

Al riguardo vanno richiamati e riaffermati i principi giurisprudenziali secondo cui “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Cass. civ., Sez. Prima, Ord. 22 maggio 2019, n. 13897, nonchè – precedenza ed analogamente Cass., Sez. Prima n. ri 13399/2019, 13449/2019 e 28990/2018).

Da ultimo anche questa Sezione ha, poi, avuto modo di ribadire che “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente” (Cass. civ., Sez. Seconda, Ord, 20 maggio 2020, n. 9230).

Alla stregua dei citati principi il ricorso deve ritenersi, nel suo complesso, fondato.

Tanto comporta la cassazione della gravata decisione con rinvio al Giudice in dispositivo indicato, che si atterrà – nella nuova valutazione della fattispecie – ai principi innanzi enunciati.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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