Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 423 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15825-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INI.PR. & SE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 169/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 29/11/2012,

depositata il 13/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Agenzia ricorre avverso una sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia, contro la società IM.PR.&SE, srl, la quale aveva con successo impugnato una cartella esattoriale per il pagamento dell’anno 2006.

Il credito IVA in particolare non era stato riportato nella dichiarazione relativa all’anno di maturazione e comunque era contestato dall’Agenzia.

Quest’ultima propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Non si è costituita la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia ricorre con cinque motivi.

Con i primi due lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Sostiene di avere contestato, con specifici motivi di appello, la compensazione del credito, e dunque la sua stessa esistenza, ai fini della pretesa detrazione. Con il terzo lamenta difetto di motivazione e con il quarto omesso esame della questione relativa alla mancata della dichiarazione IVA, con il quinto violazione del D.P.R. 322 del 1998, art. 8.

Il primo, il secondo ed il quinto motivo sono fondati, ed il loro accoglimento rende assorbiti gli altri.

Va considerato che le Sezioni Unite, in riferimento alla decadenza dal diritto di far valere il credito IVA, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).

Ciò significa che il contribuente non decade se non effettua la dichiarazione nell’anno di maturazione del credito, purchè questo non sia controverso o contestato.

Nella fattispecie, invece, l’Agenzia aveva, con specifici motivi di appello, ritenuto non sussistente, nei termini in cui era stato riconosciuto dai giudici di merito, il credito portato in detrazione dalla contribuente. In particolare, la contestazione riguardava la circostanza che il credito del 2004 era stato utilizzato in compensazione nello stesso anno, salvo un residuo di 11.104,00 Euro utilizzabile per successive compensazioni, mentre il credito 2005 era stato affermato dai giudici di merito senza alcuna verifica in relazione alle liquidazioni periodiche.

Queste contestazioni, espressamente effettuate dall’Agenzia in appello, non sono state prese in considerazione dalla CFR, che dunque ha omesso la relativa pronuncia sul punto.

La sentenza va pertanto cassata e rinviata per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quinto motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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