Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4229 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 4229 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 9890-2013 proposto da:
RICCI CLELIA C.F.

RCCCLL47P54F139Q,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FEDERICO GUALANDI, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

2017
4675

COMUNE BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA
FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIULIA CARESTIA BASSI e

Data pubblicazione: 21/02/2018

ANTONELLA TODDE, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 439/2012 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 10/10/2012, R. G. N.

389/2007.

R.G.09890/2013

RILEVATO
Che la Corte d’appello in epigrafe, confermando la pronuncia di prime cure, ha
respinto la domanda di Clelia Ricci, “Specialista programmazione attività sociale”
presso il Comune di Bologna, con cui la stessa, a seguito del trasferimento dagli uffici
del Quartiere S. Stefano al Settore Salute e Qualità della Vita del Comune, disposto

danni un illegittimo demansionamento e di condannare l’Amministrazione ad
attribuirle mansioni equivalenti a quelle originarie, oltre che a risarcirle in via
equitativa il danno da dequalificazione professionale e esistenziale.

Che la pronuncia ha ritenuto non dimostrato in giudizio l’asserito declassamento
professionale e il danno (professionale ed esistenziale) conseguente, sul presupposto
che l’obbligo risarcitorio non discenda in via automatica dall’inadempimento datoriale,
ma debba essere provato da chi ne domanda il riconoscimento per mezzo di specifiche
allegazioni.

Che avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione Clelia Ricci con due
censure, cui resiste con tempestivo controricorso il Comune dì Bologna.

CONSIDERATO
Che con la prima censura parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’unico articolato motivo di
appello, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c., 115 e 116 c.p.c.
nonché dell’art. 2103 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 2, 3, 35 della Cost.
per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per illogica, contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia rappresentato dal pregiudizio
subito dalla ricorrente a seguito dell’illecito demansionamento. La censura contesta
che la pronuncia nel motivare sul gravame, non si sarebbe avvalsa del filtro
rappresentato dalla pronuncia di primo grado, considerata tamquam non esset (p. 7
ric.), disattendendo così a quella funzione di controllo dell’appello sulla pronuncia di
prime cure al precipuo fine di un progressivo affinamento della decisione di merito.
Che le prove e le allegazioni che la Corte territoriale ha ritenuto mancanti avrebbero
dovuto essere tratte, altresì, dagli atti del giudizio di primo grado, cui la stessa non ha
fatto il benché minimo riferimento, nemmeno incaricandosi di motivare – a parte le
apodittiche affermazioni sulla generale insussistenza di prove – le ragioni per le quali

dall’Amministrazione con d.d. n. 54828/2001, chiedeva di accertare avvenuto ai suoi

ha ritenuto insufficienti i documenti attestanti lo stato di prostrazione in cui versava la
ricorrente.
Che nella seconda censura si lamenta violazione, erronea e falsa applicazione
degli artt. 115 e 166 c.p.c., nonché degli artt. 1126 c.c. e 2103 c.c. anche in
combinato disposto con gli artt. 2, 3, e 35 della Cost. – Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio

conseguente danno. Che la censura ritiene che sotto entrambi i profili dedotti, della
violazione di legge e del vizio di motivazione la pronuncia sia erronea in quanto, pur
necessitando il danno da demansionamento di una prova specifica, la Corte territoriale
avrebbe dovuto riconoscerne la possibilità di conseguirla attraverso presunzioni, oltre
che di liquidarne il danno in via equitativa.
Che la prima censura è infondata.
Che nel ricostruire il processo evolutivo del giudizio d’appello attraverso i vari
interventi modificativi apportati dal legislatore, l’ultimo dei quali nell’ottica della
ragionevole durata del processo (art. 54 d.l. 22/6/2012, n. 83, conv. con modif. nella
I. 7/8/2012, n.134), questa Corte ha chiarito che il gravame “…rappresenta ormai non
più un mezzo per procedere al riesame della causa, quale rinnovo totale o parziale,
secondo i criteri tradizionali del novum iudicium, della disamina del merito di cui una
parte si sia dichiarata insoddisfatta, costituendo bensì una revisione basata sulla
deduzione di specifici vizi di illegittimità, formale e sostanziale della sentenza di primo
grado, la dimostrazione della cui fondatezza non può, dunque, che gravare
sull’appellante, che tale revisione ha chiesto” (Sez. Un. n.3033/2013). Che nel
contesto delle regole che caratterizzano l’effetto devolutivo nell’odierno giudizio
d’appello, è l’appellante, in quanto parte processualmente attrice, a dover dimostrare
il fondamento della propria domanda, onde superare la presunzione di legittimità che
assiste da pronuncia di prime cure.
Che la censura scrutinata, richiamandosi ai documenti facenti parte del bagaglio
probatorio del giudizio di primo grado, dai quali il Giudice dell’appello avrebbe potuto
eventualmente ricavare i riscontri ritenuti mancanti, evoca il principio, non codificato,
c.d. dell’immanenza della prova” alla stregua del quale il Giudice d’appello sarebbe
pervenuto ad una soluzione della controversia opposta rispetto a quella raggiunta
qualora avesse attinto dal complessivo bagaglio probatorio di entrambi i gradi di
merito.

2

rappresentato dal demansionamento della ricorrente e dalla determinazione del

Che il riferimento, sia pure implicito al principio c.d. dell’immanenza della prova,
ove correttamente inteso, non fornisce nessun apporto alla doglianza della ricorrente.
Che questa Corte ha affermato che il principio per cui si ritiene che, una volta entrata
nel processo, la prova vi permane, va inteso non già con riferimento al documento
materiale incorporante la prova, bensì all’efficacia spiegata dal mezzo istruttorio. Che,
la parte che ne invochi una diversa valutazione da parte del giudice del grado
successivo, non è esonerata dall’attivarsi perché questi possa procedere
concretamente al riesame richiesto. Che ciò vale in particolare per le prove
documentali (dal momento che quelle testimoniali, siccome verbalizzate, si
trasmettono al grado successivo mediante il fascicolo d’ufficio), che il giudice non è in
grado di riesaminare se la parte attrice non le abbia allegate (ancora Sez. Un. n.
3033/2013).
Che pertanto, in base ai predetti principi la censura non appare capace di
rimettere in discussione la ratio decidendi della pronuncia gravata quanto all’asserita
carenza di allegazioni probatorie in appello sull’esistenza del danno e sul fondamento
della sua sussistenza quale presupposto della condotta illecita dell’Amministrazione.
Che la seconda censura contiene profili d’infondatezza e d’inammissibilità.
Che sia sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e degli
artt. 1126 e 2103 cod. civ. sia sotto il profilo dell’omessa motivazione, la pronuncia
d’appello appare esaustiva su ogni punto della domanda, e corretta là dove, nel
confermare in toto la decisione del Tribunale, nega la pretesa risarcitoria a carico del
Comune, non solo in ragione della mancanza di fondamento della stessa quanto
all’insussistenza del demansionamento ma anche quanto alla sua genericità in assenza
di allegazioni specifiche e di prove concrete riguardo alle caratteristiche e alle modalità
del pregiudizio subito.
Che quanto alla pretesa, di poter trarre la prova del danno da demansionamento
e la sua liquidazione in via equitativa, anche per via di presunzioni, il rilievo appare
generico non precisando la ricorrente su quali circostanze tali presunzioni avrebbero
dovuto fondarsi, né in quali termini e in quale fase del giudizio d’appello queste siano
state dedotte e allegate al fine di porre in condizione il Giudice dell’appello di
acquisirne sufficiente contezza. Che l’eventuale prospettazione per la prima volta nel
ricorso per cassazione delle circostanze, per mezzo delle quali conseguire, per via
presuntiva, la prova della fondatezza della domanda, non può che determinare
l’inammissibilità della censura.

3

Che pertanto, non meritando accoglimento le censure, il ricorso è rigettato. Che
le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti

competenze professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma

1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 22 novembre 2017

del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA