Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4229 del 17/02/2017
Cassazione civile, sez. un., 17/02/2017, (ud. 07/02/2017, dep.17/02/2017), n. 4229
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1243/2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,
con ordinanza n. 1237/2015 nella causa tra:
G.O., I.R., B.S.;
– ricorrenti non costituitisi in questa fase –
contro
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, M.D.,
F.M.C.;
– resistenti non costituitisi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha chiesto alle
Sezioni Unite della Corte di cassazione di dichiarare la sussistenza
della giurisdizione del Giudice Ordinario.
Fatto
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Ritenuto che con sentenza 16 dicembre 2015, n. 1237 il TAR per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – in un giudizio promosso da B.S., G.O. e I.R. avverso le determinazioni dirigenziali di mancato scorrimento delle tre diverse graduatorie di merito di procedure concorsuali indette dalla Provincia reggina, nelle quali i ricorrenti già lavoratori LPU/LSU dal 1998 erano inseriti come idonei non vincitori – ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
che, di conseguenza, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso relativamente alle posizioni di G.O. e I.R., per carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, mentre ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione limitatamente alla posizione di B.S., la quale, a differenza degli altri ricorrenti, aveva adito il giudice amministrativo in riassunzione dopo avere instaurato un giudizio dinanzi al giudice ordinario, conclusosi con una pronuncia declinatoria della giurisdizione;
che, per l’effetto, il TAR ha disposto la rimessione degli atti a queste Sezioni unite, onde ottenere la determinazione del giudice dotato di giurisdizione nella causa relativa alla B.;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il quale ha chiesto la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con le determinazioni di legge.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che, per consolidati e condivisi indirizzi di queste Sezioni Unite, le assunzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35) sono comprese tra le assunzioni le cui controversie sono devolute al giudice ordinario dal cit. D.Lgs. n. 165, art. 63, trattandosi di giudizi nei quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo all’assunzione (vedi, per tutte: Cass. SU 3 novembre 2009, n. 23202; Cass. SU 29 novembre 2006, n. 25276);
che, d’altra parte, nella stessa logica si afferma che, in linea generale, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perchè in essa si fa valere il diritto all’assunzione, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale e dall’esercizio di poteri discrezionali della P.A. (vedi, fra le tante: Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26272; Cass. SU 29 dicembre 2016, n. 27460);
che, di conseguenza, con riguardo ali lavori socialmente utili e fattispecie assimilate (LSU/LPU etc.) è stato precisato che per tutto ciò che attiene alle eventuali assunzioni oppure alle stabilizzazioni dei lavoratori, in applicazione delle graduatorie delle liste di collocamento. sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la P.A. svolge in questi ambiti un’attività vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, a differenza di quanto accade in ordine alla scelta del progetto ed all’individuazione delle professionalità occorrenti, attività queste ultime svolte dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi (Cass. SU 31 gennaio 2008, n. 2277; Cass. Sez. Lav., 20 settembre 2016, n. 18423; Cass. SU 22 settembre 2003, n. 14070; Cass. 16 giugno 2000, n. 445; Cass. 3 luglio 2008, n. 20591; Cass. SU 2 luglio 2007, n. 14952);
che, in sintesi, alla luce delle suddette considerazioni, il presente conflitto negativo di giurisdizione tra il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, e il TAR per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria deve essere composto dichiarando la giurisdizione del suddetto Tribunale ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, previa cassazione della sentenza 16 dicembre 2015, n. 1237, del TAR per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria;
che non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo le parti svolto difesa alcuna.
PQM
La Corte, a Sezioni Unite, componendo il denunciato conflitto negativo di giurisdizione tra il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, e il TAR per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, dichiara la giurisdizione del suindicato Tribunale ordinario. Cassa la sentenza 16 dicembre 2015, n. 1237, del TAR per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria e rimette le parti davanti al Tribunale ordinario di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017