Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4228 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4228 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 24596-2013 proposto da:
RUSSO

ROBERTO

GIUSEPPE

C.F.

RSSRRT64R11D643J,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO UGONIO,
3, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO ODDI,
(

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
2017
4662

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

144, presso

lo studio dell’avvocato DONATELLA

MORAGGI, che

lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 21/02/2018

all’avvocato LAURA DAMIANI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391/2013 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 02/07/2013, R. G. N.

857/2012.

R.G. 24596/2013

RILEVATO CHE
1. L’ing. Roberto Giuseppe Russo, tecnologo di III livello in servizio presso il Dipartimento di
Potenza dell’INAIL, con ordine di servizio n. 2477 del 4 ottobre 2005, a seguito di alcune
segnalazioni degli utenti, veniva sospeso dall’espletamento dei servizi di verifica esterna
degli impianti elettrici di terra, cui era precedentemente adibito. Faceva seguito un’ispezione
amministrativa che si concludeva con relazione del 23.3.2006, la quale evidenziava
l’opportunità che il Russo venisse adibito ad altre mansioni. In data 23.2.2007 l’ing. Russo

provvedimento di sospensione dalle attività di verifica esterna veniva impugnato dal
dipendente, in quanto asseritamente implicante un demansionamento.
1.1. La Corte territoriale, premesso che nei confronti dell’appellante non era stato avviato
alcun procedimento disciplinare, ha osservato:
– che le contestazioni tecniche mosse all’operato del ricorrente “sicuramente imponevano al
superiore gerarchico del Russo la necessità di sospendere in via cautelativa l’attività di
verifica degli impianti elettrici in attesa della definizione della vicenda in tutte le sue
estrinsecazioni, attraverso la verifica ispettiva richiesta dallo stesso Direttore generale e
successivamente posta in essere”;
– che la successiva adibizione dell’ing. Russo a compiti di ricerca era compatibile con i fini
istituzionali dell’ente e con la qualifica di tecnologo di terzo livello;
– che, dunque, nessuna condotta illecita del datore di lavoro era configurabile nella previa
sospensione dall’attività di verifica esterna e nella successiva assegnazione a compiti di
ricerca e di studio.
2. Avverso tale sentenza l’ing. Russo ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha
resistito l’INAIL con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001, dell’art.
2103 cod. civ. e degli artt. 35 e 37 CCNL di comparto, in relazione all’art. 360 n. 3 cod.
proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360
n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine al
“mantenimento (del ricorrente) per ben diciotto mesi in uno stato di totale inattività indotto
dal resistente, tale da configurare anch’esso, palese ed innegabile violazione della normativa
in materia di mansioni…”.
2. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli
artt. 214 e 215 cod. proc. civ. e dell’art. 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360 n 3 cod.
proc. civ., e per vizio di motivazione. Si deduce che la Corte territoriale aveva trascurato di
motivare in ordine alle difese di parte ricorrente, che sin dalla prima udienza aveva

veniva assegnato all’attività di studio e di ricerca nel settore degli impianti elettrici. Il

R.G. 24596/2013

disconosciuto ad ogni effetto di legge ex art. 2719 cod. civ. tutta la documentazione
avversaria allegata in copia al fascicolo di parte e mai prodotta in originale.
3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere la
sentenza trascurato di considerare le eccezioni svolte dal ricorrente in merito: a) al
carattere definitivo e non meramente provvisorio del provvedimento di sospensione dalle
mansioni di verifica degli impianti elettrici; b) all’espletamento dell’ispezione in assenza
della sua partecipazione, con difetto di contraddittorio sulle presunte manchevolezze a lui
addebitate; c) all’assenza di prova di qualsiasi errore tecnico commesso dal ricorrente e alla

soggetti controllati.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Con il primo motivo il ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe omesso di
considerare un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella situazione di totale inattività,
protrattasi lungamente, alla quale era stato costretto in conseguenza della privazione delle
funzioni di verifica esterna. Tuttavia, dal ricorso per cassazione non è dato comprendere se
e in quali termini la questione ora prospettata, concernente il totale svuotamento delle
mansioni, sarebbe stata introdotta in giudizio, atteso che la sentenza di appello ha trattato
espressamente (in tal senso interpretando il tenore dell’appello) la sola questione della
sospensione dalle funzioni di verifica esterna, rivendicate dal ricorrente in quanto ritenute
specificamente qualificanti della sua professionalità.
5.1. In tema di ricorso per cassazione, ove venga dedotto vizio di motivazione, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il
ricorrente è tenuto ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia
stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (cfr. tra le più
recenti, Cass. 19987 del 2017; Cass. S.U. n. 8053 del 2014).
5.2. Né la dequalificazione professionale è da ritenere insita nel fatto in sé della privazione
delle mansioni cui il dipendente pubblico è stato a lungo adibito, ove le mansioni assegnate
in sostituzione siano comunque riconducibili nella declaratoria contrattuale di riferimento. A
partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740 del 2008, è principio costante nella
giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si
applica l’art. 2103 cod. civ., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 52 che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon
andamento della P.A., solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla
classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla
professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata
norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette

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illegittimità del provvedimento adottato sulla base di mere lamentele provenienti dai

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in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa
sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396 del 2011; Cass.
n. 18283 del 2010; v. più recentemente, Cass. n. 7106 del 2014 e n. 12109 e n. 17214 del
2016). Tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme
contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna
categoria, in quanto professionalmente l’equivalenti, sono esigibili; resta comunque salva
l’ipotesi che la destinazione ad altre mansioni comporti il sostanziale svuotamento
dell’attività lavorativa, vietato anche nell’ambito del pubblico impiego (cfr. Cass. n. 11835

6. Le censure per vizi di motivazione di cui al terzo motivo non vertono su errori di logica
giuridica, ma denunciano un’errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini
della ricostruzione dei fatti, con l’inammissibile intento di sollecitare una lettura delle
risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito. Secondo costante
giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non
il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma
solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logicoformale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge (v. tra le tante, Cass. n. 27197 del 2011 e n. 24679 del
2013).
6.1. Anche nella vigenza del nuovo testo dell’art. 360, secondo comma, n. 5, cod. proc.
civ., come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass. S.U. sent.
8053/14).
6.2. La sentenza ha dato conto, puntualmente, delle ragioni poste a base del decisum; la
motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a
giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo si risolve, invece, in una inammissibile
richiesta di rivalutazione del merito della causa.
7. La questione processuale di cui al secondo motivo, di cui non vi è cenno nella sentenza
impugnata, è da considerare nuova e come tale inammissibile. Secondo giurisprudenz

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del 2009, n. 11405 del 2010, nonché Cass. n. 687 del 2014).

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consolidata di questa Corte, invero, qualora una determinata questione giuridica non risulti
trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede
di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura,
ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di
merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in
quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex
actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa
(Cass. n. 6542 del 2004, Cass. n.3664 del 2006 e Cass. n. 20518 del 2008).

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata
in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15
per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo
2014, n. 55.
9. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per
esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del commal-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2017

8. Per tali assorbenti profili, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di parte

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