Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4228 del 21/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4228 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Esenzione
Presupposti.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
CONSORZIO VICINALE UGOVIZZA con sede in Malborghetto
Valbruna, in persona del legale rappresentante pro
tempore,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.56/01/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Trieste – Sezione n. 01, in data
14.02.2011, depositata il 14 marzo 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del
23
gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Data pubblicazione: 21/02/2014
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11599/2012 è stata
1) L’Agenzia Entrate ricorre per cassazione avverso la
sentenza n. 56/01/2011 in data 14.02.2011, depositata
il 14 marzo 2011, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Trieste, Sezione n. 01 ha confermato la
decisione
di
primo
grado,
che
aveva
accolto
l’originario ricorso del Consorzio, considerando
sussistenti i presupposti per fruire del rimborso
IRPEG, ritenendo che l’Ente avesse titolo ad avvalersi
del regime di esenzione, previsto dall’art.88 del dpr
n.917/1986. Affida l’impugnazione a tre motivi.
2) L’intimato Consorzio, non ha svolto difese in questa
sede.
3)Con la decisione impugnata, la C.T.R. ha dichiarato,
nel caso, sussistenti i presupposti perché il Consorzio
goda del regime di esenzione IRPEG, ritenendo l’Ente
riconducibile alla speciale previsione di legge, non
potendosi
qualificazione
“attribuire
tassativa
all’elencazione di comunioni familiari contenuta nel
secondo comma dell’art.10 della legge 1102/1971”.
4) – Il ricorso dell’Agenzia, riguarda impugnazione del
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depositata in cancelleria la seguente relazione:
silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso
presentate dal Consorzio, relativamente ad IRPEG degli
anni dal 2000 al 2004.
5) – La questione posta dal ricorso va esaminata, alla
a principi, espressi in pregresse pronunce di questa
Corte.
E’ stato affermato che “In
tema
di
agevolazioni
tributarie, l’art. 88 del TUIR di cui al D.P.R. n.
917 del 1986, il quale elenca gli enti pubblici
non soggetti alle imposte dirette, data la sua
specialita’,
è
agevolazione
applicabile
esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non puo’
essere estesa ad emanazioni organizzative degli enti
stessi o ad altri enti che si prefiggano il
soddisfacimento di interessi particolari come quelli
riguardanti una categoria ristretta di persone, in
luogo della realizzazione dell’interesse generale o dei
fini istituzionali propri dell’ente pubblico
cui risultano collegati” (Cass. n.1382/2004).
E’ stato, pure, affermato che costituisce onere del
contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta
asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza
dei presupposti impositivi (Cass. n. 4490/2012,
n.29613/2011).
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stregua del quadro normativo di riferimento ed in base
E’ stato, altresì, deciso, che la verifica, che i
soggetti contemplati dal citato art.88
(oggi 74)
esercitano funzioni che non costituiscono attività
commerciali, va effettuata dal Giudice di merito, in
dell’atto costitutivo, ovvero sulla base dell’attività
effettivamente esercitata (Cass. n.11755/2009.
Costituisce,
d’altronde,
consolidato
orientamento
giurisprudenziale, il principio secondo cui “Ricorre
il
vizio di omessa motivazione della sentenza,
denunziabile in
sede
di
legittimita’
dell’art.360, comma l, n. 5 cod. proc.
duplice
motivazione
ai sensi
civ.,
nella
manifestazione di difetto assoluto o di
apparente,
quando
il
giudice
di
merito ometta di indicare, nella sentenza, gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero indichi tali elementi senza una approfondita
disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicita’ del suo ragionamento”( Cass. n.1756/2006, n.
890/2006).
6) La decisione impugnata non appare in linea con il
dato normativo e con i richiamati principi, avendo, per
un verso, ritenuto la non tassatività dei soggetti
contemplati dalle speciali disposizioni di legge di
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base al criterio delle finalità perseguite sulla scorta
esenzione
dall’imposizione,
annoverandovi
soggetti
aventi personalità giuridica di diritto privato, quale
il Consorzio di che trattasi, e sotto altro profilo, in
presenza di specifica eccezione, mossa dall’Agenzia con
apoditticamente, ritenuto acquisite “specifiche prove
documentali fornite solo in sede di giudizio di
appello”, omettendo di indicarle concretamente e di
esplicitare i singoli elementi considerati
probatoriamente rilevanti.
7) – Si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis
cpc, la trattazione in camera di consiglio e la
definizione del ricorso, con il relativo accoglimento,
per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR del Friuli, procederà al
riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi,
deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente
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l’appello (sentenza pag.2 rigo 21-22), per avere,
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014
Il Presidente
rinvia ad altra sezione della CTR del Friuli.