Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4228 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4228 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 15020-2011 proposto da:
RAPU ANO GENNARO (RPNGNR62I-I18F839G) RAPUANO
GIUSEPPE (RPNGPP67P15F839Y) RAPUANO LILLANA
(PRNLLN71M55F839R)
RPN111RA55R47F839C),
RPNGLL571-09F839B)
\
(RPNM(r:L74T461’839R)
( RPNNNT54M61F839C)
RPNPRZ60M41F839U)

RAPUANO
RAPUANO

MARIA
GUGLIELMO

RAPUANO

IMMACOLATA

RAPUANO

ANTONIETFA

RAPUANO
RAPUANO

RPNGNN631-164F839Y)

IPPOLITO

P1LNNZ32B63F839U)

RAPUANO

PATRIZIA
GIOVANNA
ANNUNZIATA
SALVATORE

Data pubblicazione: 20/02/2013

(RPNSVT73E2817839G) tutti nella qualità di eredi di Rapuano Pietro,
elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. RICCARDI
VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;

Con tro
MINISTERO DELL’ECONONTIA E DELLE

FINANZE

80415740580 in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;

controrkorrente

avverso il decreto nel procedimento R.G. 3660/09 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI del 2.3.2010, depositato il 07/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.
E presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in
parziale accoglimento delle domande di equa riparazione avanzate da
Ippolito Annunziata ed altri eredi di Rari6o Pietro in relazione alla
durata non ragionevole di procedimento instaurato davanti al TAR
della Campania nel marzo dell’anno 1992 , ha ritenuto che il diritto alla
riparazione si fosse prescritto entro il termine decennale.
Pertanto il diritto azionato è stato riconosciuto, accogliendosi
l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, per un pe-

Ric. 2011 n. 15020 sez. M1 – ud. 17-10-2012
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– ricorrenti –

riodo di anni cinque e mesi nove, liquidandosi la somma di
2.875,00 oltre agli interessi legali.
Per la cassazione di tale decisione i predetti eredi del Rapuano hanno
proposto ricorso, affidato a tre motivi.
L’amministrazione resiste con controricorso..

ficata.
Motivi della decisione
Con il secondo e il quarto motivo, da esaminarsi preliminarmente, si
rappresenta in sostanza l’esiguità della somma liquidata, anche alla luce
dell’erroneità dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ribadendosi la necessità di liquidare l’importo dovuta a titolo di equa riparazione sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, ancora
pendente alla data della domanda. .
Le censure sono parzialmente fondate, nei seguenti termini.
Non esistono ragioni per discostarsi dal prevalente orientamento di
questa Corte, secondo cui “in tema di equa riparazione per violazione
del termine di ragionevole durata del processo, la L 24 marzo 2001, n.
89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo
in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il
relativo termine della prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto nel medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra prescrizione e decadenza se relative al medesimo atto da compiere, la. difficoltà
pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri
previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione delle iniziative processuali, che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in
Ric. 2011 n. 15020 sez. M1 – ud. 17-10-2012
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11 Collegio ha disposto la motivazione della decisione in forma sempli-

caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo” (Cass. 20
dicembre 2009 n. 27719, Cass. 11 gennaio 2011, n. 478; Cass., 4 ottobre 2010, n. 20564).
Tale orientamento, del resto, è stato di recente confermato dalle Sezioni unite di questa Corte con decisione n. 16783 del 2 ottobre 2012.

dovrebbe tener conto anche del periodo successivo al decesso del dante causa dei ricorrenti, che non si sono costituiti nel giudizio presupposto. Invero, qualora la parte costituita sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo “iure proprio” dovuto
al superamento del predetto termine, soltanto a decorrere dalla sua costituzione in giudizio (Cass., 19 ottobre 2011, n. 21646).
In considerazione del profilo di censura accolto, assorbente rispetto alle rimanenti censure, il decreto impugnato va cassato..
Ricorrono, per altro, i presupposti per decidere nel merito, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni.
Ti processo presupposto ha avuto una durata complessiva fino al decesso del. Rapuano, verificatosi in data 22 dicembre 2001, di circa
dodici anni.
La Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et
autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia),
ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il
danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione
ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo
notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente
liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liqui-

Ric. 2011 n. 15020 sez. M1 – ud. 17-10-2012
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Non può condividersi, al contrario, la tesi secondo cui la liquidazione

dazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente
ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le Cass., n. 14753/2010 e Cass. n.
1359 del 2011).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di viola-

riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del
processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in
ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il
soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente
resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una
condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste
situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la
deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e
18780 del 2010; n. 10500 del 2011).
Appare pertanto equo, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale
in esame, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo : esso va quindi determinato, in relazione
alla durata come sopra determinata, in Euro 6.250,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione
e fino al saldo.
Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente li-

q uidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M.
giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in
Ric. 2011 n. 15020 sez. M1 – ud. 17-10-2012
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zione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa

complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00
per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli
accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del

P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro delle
conornia e delle finanze al pagamento, in favore dei ricorrenti, nella
qualità di eredi di Ra no Pietro, della complessiva somma di Euro
6.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al
rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che
determina, per il giudizio di merito, in complessivi ‘Euro 1.140,00, di
cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per
onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per
il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 510,00, oltre accessori,
come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv.
Vincenzo Riccardi..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 17 ottobre 2012.

D.M. n. 140 de 12012.

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