Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4228 del 17/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 17/02/2017, (ud. 07/02/2017, dep.17/02/2017),  n. 4228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23604/2015 proposto da:

B.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso il sig. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO FILOGRANO;

– ricorrente –

contro

CENTRO INTERAZIENDALE PER L’ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

NELL’INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) – G. PASTORE – IN LIQUIDAZIONE, in

persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO POTTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE RAINONE;

– controricorrente –

e contro

REGIONE PUGLIA;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

23963/2008 del Tribunale di BARI.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto che

la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione

del giudice ordinario.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Ritenuto che B.C.A. – già dipendente fino al 31 dicembre 1983 del soppresso CIAPI (Centro Interaziendale Addestramento Professionale Industria) di Bari successivamente transitato (fino al novembre 1991) nei ruoli della Regione Puglia propone regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.;

che il ricorrente espone di avere instaurato nei confronti della Regione Puglia un giudizio (in cui è intervenuto anche il CIAPI in liquidazione) onde ottenere le differenze retributive e di TFR (con correlativi obblighi contributivi) spettantegli per effetto dell’avvenuto riconoscimento ad opera della sentenza passata in giudicato n. 2223/2006 della Corte d’appello di Lecce della qualifica di dirigente presso il CIAPI, con decorrenza dalla data della relativa assunzione, nonchè presso la suindicata Regione, a decorrere dal giorno 1 gennaio 1984;

che, nel corso del giudizio, il Tribunale adito, con ordinanza del 20 luglio 2015, visti l’art. 37 c.p.c. e art. 101 c.p.c., comma 2, ritenendo di doversi preliminarmente pronunciare sulla giurisdizione, ha rinviato la discussione all’udienza del 26 ottobre 2015, assegnando alle parti un termine per la presentazione di note;

che, nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione “medio tempore” proposto, si chiede la soluzione della questione di giurisdizione nel senso dell’attribuzione della controversia alla giurisdizione dell’AGO, perchè le pretese dedotte in giudizio sono divenute azionabili soltanto con l’emissione del provvedimento n. 549 del 16 giugno 2008 della Regione Puglia che ha dato esecuzione al giudicato;

che il CIAPI in liquidazione ha depositato controricorso, sostenendo che per i diritti derivanti dalla citata sentenza della Corte d’appello di Lecce del 2006 ormai definitiva la giurisdizione è dell’AGO, mentre la giurisdizione sarebbe dell’AGA per le rivendicate differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori dall’1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1987;

che la Regione Puglia non ha svolto attività difensiva in questa sede; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il quale ha chiesto la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;

che in prossimità della Camera di consiglio B.C.A. ha depositato memoria illustrativa nella quale: a) ha fatto presente – in ossequio con il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione – che nella suindicata udienza del 26 ottobre 2015 il Tribunale di Bari, su istanza del B., ha sospeso il processo ai sensi dell’art. 367 c.p.c.; b) ha sostenuto l’inammissibilità del controricorso per assoluta carenza di legittimazione passiva del CIAPI in liquidazione, avendo la Regione puglia chiamato in causa (dinanzi al Tribunale) il Commissario liquidatore del CIAPI e non il Centro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che il ricorso è da accogliere per le ragioni di seguito esposte, con la precisazione che, ai fini del presente regolamento, la questione afferente la titolarità della posizione soggettiva passiva del CIApI in liquidazione, vantata in giudizio, è del tutto ininfluente, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione e che spetta all’interessato allegare e provare, salvo che la controparte la riconosca o svolga difese incompatibili con la relativa negazione (vedi per tutte: Cass. SU 16 febbraio 2016, n. 2951);

che, per quanto riguarda la questione della giurisdizione, va ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di queste Sezioni Unite secondo cui: “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (vedi, tra le tante: Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8520; Cass. SU 7 gennaio 2013, n. 142, nonchè: Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726; Cass. SU 19 maggio 2014, n. 10918; Cass. SU 17 novembre 2015, n. 23459; Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5074);

che la stessa giurisprudenza ha altresì chiarito che l’art. 69, comma 7, cit., fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al “momento storico” dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l’amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione;

che ciò significa che occorre far riferimento al momento in cui in concreto la pretesa dedotta in giudizio sia azionabile (vedi Cass. S.U. 19 aprile 2007, n. 9319; Cass. S.U. 29 aprile 2011, n. 9509; Cass. S.U. 19 maggio 2014, n. 19015; Cass. SU 9 giugno 2016, n. 11853; Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26276);

che, nella specie, con il ricorso introduttivo del giudizio si sono denunciati presunti errori contenuti nella Delib. Dirigenziale 16 giugno 2008, n. 549, della Regione Puglia, con la quale sono state quantificate le spettanze vantate dal ricorrente sulla base della sentenza della Corte d’appello di Lecce citata, resa in sede di giudizio di rinvio da Cass. 17 gennaio 2004, n. 668 e passata in giudicato il 19 giugno 2007;

che, in questa situazione, non ha alcun rilievo l’epoca (remota) alla quale i crediti si riferiscono, in quanto il petitum sostanziale dedotto in giudizio dal B. riguarda i diritti soggettivi riconosciuti dalla suddetta sentenza definitiva, che ha proceduto alla individuazione del CCNL da applicare, in base al principio di diritto enunciato da questa Corte;

che, in applicazione dei suindicati principi, il momento in cui in concreto la pretesa del ricorrente è divenuta azionabile è quello dell’emanazione della menzionata delibera regionale, volta a dare attuazione al suindicato giudicato;

che tale momento è ampiamente successivo al 30 giugno 1998, sicchè va affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, la causa deve essere rimessa al Tribunale ordinario di Bari, in funzione di giudice del lavoro, che provvederà anche alla determinazione delle spese del presente regolamento preventivo di giurisdizione.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette la causa al Tribunale ordinario di Bari, in funzione di giudice del lavoro, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA