Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4227 del 20/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4227 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 7042-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, in persona del
procuratore, nella doppia qualità di procuratrice di ENEL
DISTRIBUZIONE SPA ed in proprio quale beneficiaria del ramo di
azienda già di ENEL DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO) CONFALONIERI 5, presso
lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ROVITO SAI ATX-FORE;

– intimato –

Data pubblicazione: 20/02/2013

avverso la sentenza n. 294/2011 del TRIBUNALE di CATANZARO
del 29/10/2010, depositata il 28/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;

ricorrente che ha chiesto l’estinzione del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’estinzione per rinunzia.

LA CORTE
Rilevato che:
– il Tribunale di Catanzaro, con sentenza depositata in data 28
gennaio 2011, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Encl
Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Badolato,
che aveva accolto la domanda di Salvatore Rovito, intesa ad ottenere il
risarcimento del danno conseguito da una serie di inadempimenti del
contratto di. somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta
s.p.a. che avevano determinato il pagamento di bollette relative
all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali;
– avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
servizio elettrico s.p.a., sia nella qualità di procuratrice speciale di Enel
Distribuzione s.p.a. che nella qualità di beneficiaria del relativo ramo
d’azienda;
– parte intimata non si è difesa;
– parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto dalla
parte e dal suo difensore.
Ritenuto che, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., va
dichiarata l’estinzione del presente giudizio.
Ric. 2012 n. 07042 sez. M3 – ud. 17-01-2013
-2-

udito l’Avvocato Federica Manzi (delega Luigi Manzi) difensore della

La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla sulle spese.
Roma, 17 gennaio 2013.

Il Funziorjadarliudiziario
51

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ALARICO
—-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

2 O FEB. 2013

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)

P.Q.M

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