Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4226 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4226 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA

sul ricorso 27947-2012 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dall’avvocato DARIO MARINUZZI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4601

non chè contro

BUONGUSTO ASSUNTA ADRIANA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 140/2012 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 21/02/2018

di CAMPOBASSO, depositata il 12/09/2012, R. G. N.
70/2011;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

R.G. n. 27947 del 2012

RITENUTO
1. Che la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza in epigrafe,
pronunciando sull’impugnazione proposta da Buongusto Assunta Adriana nei
confronti dell’INPS (quale successore INPDAP) avverso la sentenza emessa tra le
parti dal Tribunale di Campobasso:
a)

dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della

domanda relativa alla riliquidazione della pensione;

Campobasso in funzione di giudice del lavoro;
c) accoglieva la domanda relativamente alla riliquidazione del TFS e per
l’effetto accertava e dichiarava il diritto della lavoratrice alla riliquidazione del
trattamento di fine servizio, mediante il computo del contributo previsto dalla legge
della Regione Molise n. 44 del 1977, art. 33, e dagli artt. 1 e 3 del regolamento del
Fondo di previdenza del 16 aprile 1980, posto a carico dell’ERSAM, nella misura del
10 per cento della retribuzione mensile. Condannava l’INPS al pagamento del
relativo importo oltre interessi, e/o maggior danno da svalutazione monetaria,
dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
2. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello, limitatamente alla
statuizione riportata sub c), relativa alla riliquidazione del trattamento di fine
servizio ricorre l’INPS, prospettando un motivo di ricorso.
3. Non si è costituita l’intimata.
4. La causa trattata in camera di consiglio ex art. 380 bis cod. proc. civ.,
veniva rimessa alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
1.

Che con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa

applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 152 del 1968, e
segnatamente degli artt. 4 e 11 della medesima (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Erroneamente, la Corte d’Appello avrebbe ricompreso nella base di calcolo
del TFS il suddetto contributo, atteso che la stessa deve essere determinata con
riguardo alle specifiche voci indicate nella normativa che si assume violata.
1.1. Il motivo verte sulla sola statuizione con cui la Corte d’Appello ha
definito gli emolumenti utili ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale,
ricomprendendovi anche la indennità premio di servizio ex lege n. 152 del 1968.
1.2. Non ha costituito oggetto di impugnazione da parte dell’INPS la
statuizione con la quale la Corte d’Appello ha affermato la giurisdizione del giudice
ordinario, ratione temporis, sulla parte della domanda relativa al ricalcolo della
pensione, rimettendo in parte qua, la causa dinanzi al Tribunale.
1.3. Il ricorso, così delimitato il motivo di impugnazione, è fondato in
ragione dei principi da ultimo enunciati da questa Corte con la pronuncia n. 15302

b) disponeva conseguentemente rimettersi la causa davanti al Tribunale di

R.G. n. 27947 del 2012

del 2016 (cfr., anche Cass., n. 176 del 2013), secondo cui: i versamenti effettuati
dal datore di lavoro (nella specie, ERSAM – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per
il Molise) sul Fondo individuale integrativo di previdenza non sono utili ai fini del
calcolo dell’indennità premio di servizio, in quanto la retribuzione contributiva, alla
quale la stessa si commisura a norma dell’art. 4 della I. n. 152 del 1968, è
costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5,
legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo

esclusiva indicazione, quali componenti di tale voce, dei soli aumenti periodici della
tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.
1.3. Ed infatti, questa Corte ha da tempo affermato che la retribuzione
contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell’art. 4
della legge 8 marzo 1968, n. 152, l’indennità premio di servizio, è costituita solo
dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, quinto comma, legge cit., la
cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” richiede
un’interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti
di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli
assegni in natura. Si veda, in tal senso Cass., Sez. Un., n. 3673 del 1997 che, sulla
base di tale principio, ha affermato che non può assumere rilievo, ai fini della
determinazione della suindicata indennità, un assegno

ad personam, anche se

costituente parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto
lo stesso non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non
può considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata
norma di previsione.
Tale orientamento è stato confermato da numerose successive decisioni tra
cui Cass. n. 681 del 2003, secondo cui, per le medesime ragioni, non può assumere
rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, l’indennità per le
funzioni dirigenziali; Cass. n. 15906 del 2004, secondo cui neppure possono
assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le indennità
di posizione variabile e l’indennità di rischio radiologico corrisposte a un dirigente
medico, in quanto le stesse non fanno parte degli emolumenti specificatamente
indicati dalla norma e non possono considerarsi come componente dello stipendio,
nella locuzione usata dalla citata norma di previsione, restando irrilevante la
circostanza che per errore l’amministrazione di appartenenza abbia versato i
contributi sulla retribuzione non utile ai fini dell’indennità; Cass., n. 18999 del
2010, secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della
suindicata indennità, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento
di fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze non fanno parte degli
emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono essere considerate

“stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva, attesa la specifica ed

R.G. n. 27947 del 2012

come componenti fisse dello stipendio, avendo l’amministrazione la facoltà di porre
fine all’assegnazione delle mansioni superiori; Cass. n. 176 del 2013, secondo cui
non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata
indennità, gli incrementi dell’indennità di qualificazione professionale e
valorizzazione delle responsabilità (art. 45 CCNL Compatto Sanità 1994 – 1997);
Cass. n. 18231 del 2015 secondo cui non rientra nel computo rilevante l’indennità
di struttura in quanto essa, ancorché voce del trattamento retributivo globale, non

2. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, in relazione
alle statuizioni previdenziali relative alla riliquidazione del trattamento di fine
servizio, e decidendo nel merito rigetta la relativa domanda introduttiva del
giudizio.
3. Nulla spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Nulla spese.
Così deciso nell’adunanza camerale del 21 novembre 2017

fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma.

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