Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4226 del 21/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4226 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Esenzione
Presupposti.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
CONSORZIO VICINALE DI BAGNI DI LUSNIZZA E SANTA
CATERINA con sede in Malborghetto Valbruna, in persona
del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al
controricorso, dagli Avvocati Carlo Zorat ed Ilaria
Romagnoli, elettivamente domiciliato nello studio della
seconda, in Roma Via Livio Andronico, 24
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO

G 21

1

Data pubblicazione: 21/02/2014

la sentenza n.52/01/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Trieste – Sezione n. 01, in data
14.02.2011, depositata il 14 marzo 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Sentito, per la controricorrente, l’Avv. Romagnoli;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11593/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia Entrate ricorre per cassazione avverso la
sentenza n. 52/01/2011 in data 14.02.2011, depositata
il 14 marzo 2011, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Trieste, Sezione n. 01 ha confermato la
decisione
l’originario

di

primo
ricorso

grado,
del

che

Consorzio,

aveva

accolto

considerando

sussistenti i presupposti per fruire del rimborso
IRPEG, ritenendo che l’Ente avesse titolo ad avvalersi
del regime di esenzione, previsto dall’art.88 del dpr
n.917/1986. Affida l’impugnazione a tre motivi.
2) L’intimato Consorzio, non ha svolto difese in questa
sede.
3)Con la decisione impugnata, la C.T.R. ha dichiarato,
nel caso, sussistenti i presupposti perché il Consorzio
2

Consiglio del 23 gennaio 2014, dal Relatore Dott.

goda del regime di esenzione IRPEG, ritenendo l’Ente
riconducibile alla speciale previsione di legge, non
potendosi “attribuire qualificazione tassativa
all’elencazione di comunioni familiari contenuta nel

4) – Il ricorso dell’Agenzia, riguarda impugnazione del
silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso
presentate dal Consorzio, relativamente ad IRPEG degli
anni dal 2000 al 2004.
5) – La questione posta dal ricorso va esaminata, alla
stregua del quadro normativo di riferimento ed in base
a principi, espressi in pregresse pronunce di questa
Corte.
E’ stato affermato che “In

tema

di

agevolazioni

tributarie, l’art. 88 del TUIR di cui al D.P.R. n.
917 del 1986, il quale elenca gli enti pubblici
non soggetti alle imposte dirette, data la sua
specialita’,

è

agevolazione

applicabile

esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non puo’
essere estesa ad emanazioni organizzative degli enti
stessi o ad altri enti che si prefiggano il
soddisfacimento di interessi particolari come quelli
riguardanti una categoria ristretta di persone, in
luogo della realizzazione dell’interesse generale o dei
fini istituzionali propri dell’ente pubblico
3

secondo comma dell’art.10 della legge 1102/1971″.

cui risultano collegati” (Cass. n.1382/2004).
E’ stato, pure, affermato che costituisce onere del
contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta
asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza

n.29613/2011).
E’ stato, altresì, deciso, che la verifica, che i
(oggi 74)

soggetti contemplati dal citato art.88

esercitano funzioni che non costituiscono attività
commerciali, va effettuata dal Giudice di merito, in
base al criterio delle finalità perseguite sulla scorta
dell’atto costitutivo, ovvero sulla base dell’attività
effettivamente esercitata (Cass. n.11755/2009.
Costituisce,

orientamento

consolidato

d’altronde,

giurisprudenziale, il principio secondo cui “Ricorre
il

vizio di omessa motivazione della sentenza,

denunziabile in

sede

di

legittimita’

dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc.
duplice
motivazione

ai sensi

civ.,

nella

manifestazione di difetto assoluto o di
quando

apparente,

il

giudice

di

merito ometta di indicare, nella sentenza, gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero indichi tali elementi senza una approfondita
disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
4

dei presupposti impositivi (Cass. n. 4490/2012,

logicita’ del suo ragionamento”( Cass. n.1756/2006, n.
890/2006).
6) La decisione impugnata non appare in linea con il
dato normativo e con i richiamati principi, avendo, per

contemplati dalle speciali disposizioni di legge di
esenzione

dall’imposizione,

annoverandovi

soggetti

aventi personalità giuridica di diritto privato, quale
il Consorzio di che trattasi, e sotto altro profilo, in
presenza di specifica eccezione, mossa dall’Agenzia con
l’appello (sentenza pag.2 rigo 21-22), per avere,
apoditticamente, ritenuto acquisite “specifiche prove
documentali fornite solo in sede di giudizio di
appello”, omettendo di indicarle concretamente e di
esplicitare

i

elementi

singoli

considerati

probatoriamente rilevanti.
7) – Si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis
cpc, la trattazione in camera di consiglio e la
definizione del ricorso, con il relativo accoglimento,
per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che

il

controricorso del Consorzio,
5

un verso, ritenuto la non tassatività dei soggetti

notificato a mezzo posta il 05-06 marzo 2013, è
tardivo, tenuto conto che il ricorso per cassazione
risulta notificato il 30.04/03.05.2012;
Considerato che alla stregua delle considerazioni

Collegio condivide, il ricorso va accolto;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR del Friuli, procederà al
riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi,
deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Friuli.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014
sidente

svolte in relazione e dei richiamati principi, che il

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