Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4226 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 21/02/2011), n.4226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA FOGGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Farnesina n.

269, presso lo studio dell’avv. Daniele Costi, rappresentata e difesa

dall’avv. CIARAMBINO Mario A.;

– ricorrente –

contro

S.D.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Rionero in

Vulture n. 33, depositata il 5 marzo 2009.

Letta La relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che Equitalia propone ricorso per cassazione, in tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in accoglimento dell’opposizione dell’odierno intimato, dichiarava l’inefficacia di intimazioni di pagamento e cartelle esattoriali emesse dalla ricorrente;

– che l’intimato non è costituito;

rilevato:

– che, con il primo motivo di ricorso, Equitalia deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in contrasto con l’art. 319 e 166 c.p.c.” e formula il seguente quesito: “la costituzione in giudizio a mezzo rosta può essere effettuata anche nelle ipotesi di controversie qualificate come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e se detto ricorso possa essere tale qualificato or piuttosto, essere assimilato ai ricorsi L. n. 689 del 1981, ex art. 22, e segg.”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, Equitalia deduce “violazione, dell’art. 360 c.p.c., n. 1, con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1991, art. 19 e D.P.R. n. 602 del 1973” e formula il seguente quesito: “la costituzione in giudizio a mezzo posta può essere effettuata anche nelle ipotesi di controversie qualificate come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e se detto ricorso possa essere tale qualificato o, piuttosto, essere assimilato ai ricorsi L. n. 689 del 1981, ex art. 22, e segg.”;

– che, con il terzo motivo di ricorso, Equitalia deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, contraddittorietà o omessa motivazione in ordine alla prova della notifica della cartella di pagamento”;

osservato:

– che, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve considerarsi che i motivi di ricorso proposti dai contribuenti sono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.: il primo ed il secondo perchè, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere la funzione di. integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08); il terzo, perchè, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, è violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

– che il terzo motivo di ricorso introduce, altresì, un inammissibile sindacato di fatto, giacchè rimette, in realtà in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, espresso con motivazione ancorata alle risultanze delle acquisizioni documentali ed in sè coerente, è sottratto al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

ritenuto:

– che il ricorso va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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