Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4226 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/02/2020), n.4226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25904-2018 proposto da:

D.J.E.J.C., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA ZAMBON;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PREFETTURA di TERNI;

– intimati –

avverso il provvedimento n. R.G. 110/2018 del GIUDICE DI PACE di

TERNI, depositato il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non i

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.J.E.J.C. ricorre per cassazione contro il provvedimento col quale il giudice di pace di Terni ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il giudice di pace ha dichiarato inammissibile l’opposizione del ricorrente in quanto proposta oltre il termine di legge;

il ricorrente oggi formula tre censure: (i) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del t.u. imm. e art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che suppongono che il provvedimento di espulsione sia tradotto in lingua nota allo straniero ovvero, se impossibile, in inglese, francese o spagnolo, mentre il decreto prefettizio sarebbe stato nella specie notificato in lingua inglese ma non in quella spagnola ufficiale della repubblica domenicana; (ii) violazione o falsa applicazione dell’art. 13 t.u. imm. e (iii) vizio di motivazione a proposito della concorrente ratio del provvedimento in ordine al rigetto delle censure sul merito dell’espulsione;

il primo motivo è inammissibile e tanto determina l’assorbimento di ogni questione;

in tema di espulsione amministrativa dello straniero la mancata traduzione del relativo decreto nella lingua propria del destinatario determina la nullità del provvedimento, che tuttavia può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione;

si tratta infatti di una tipologia d’invalidità (non d’inesistenza) dell’atto amministrativo;

tale vizio, pur potendo essere fatto valere con l’opposizione tardiva, non è deducibile senza limiti di tempo, occorrendo a tal fine verificare se la violazione dell’obbligo stabilito al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, abbia effettivamente determinato una ignoranza sul contenuto dell’atto tale da impedirne l’identificazione e se medio tempore lo straniero non abbia comunque avuto modo di avere un’adeguata conoscenza della natura dell’espulsione e del rimedio proponibile, con l’effetto di far maturare da quel momento il dies a quo per la proposizione del ricorso tardivo fondato sul rilievo dell’intervenuta nullità (v. ex aliis Cass. n. 1790810, Cass. n. 11005-10, Cass. n. 420-12);

ciò naturalmente comporta il rispetto di coerenti oneri di allegazione a carico del ricorrente già dinanzi al giudice di pace;

ora il ricorrente assume che il provvedimento redatto (ovviamente) in italiano era stato tradotto in inglese;

tuttavia nè dell’italiano nè dell’inglese è stata eccepita la non conoscenza;

oltre alla mancata traduzione in lingua spagnola niente risulta ulteriormente prospettato a base del primo motivo; nel senso che il ricorso non contiene riferimenti a quanto dedotto dinanzi al giudice di pace a eventuale sostegno del non avere potuto rispettare il termine di opposizione; e anzi tale condizione di impossibilità non risulta in quella sede neppure allegata, per lo meno in prospettiva di autosufficienza – visto che non sono in questa sede riportati i tratti salienti del ricorso in opposizione;

ne consegue che risulta con ciò violato il principio di allegazione, dovendosi osservare che l’inammissibilità dell’opposizione era stata eccepita dall’amministrazione resistente;

va aggiunto che il giudice di pace ha altresì respinto l’istanza di rimessione in termini dal ricorrente avanzata (senza che sia dato di capire in qual modo), e avverso tale statuizione non risultano formulate specifiche censure;

non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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