Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4225 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 21/02/2011), n.4225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.M.P., residente ad (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 30/01/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia, Sezione n. 01, in data 21.09.2007, depositata

il 14.11.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 3918/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 30/01/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Venezia, Sezione n. 01, il 21.09.2007 e DEPOSITATA il 14 novembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo inapplicabile al caso la proroga del termine di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, invocata dall’Agenzia.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, censura l’impugnata decisione per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 ed 1 bis.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o carente, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

5 – Si propone di trattare il ricorso in camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., in quanto la formulazione dell’unico motivo non si conclude, con la esplicita formulazione di conferente quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che l’impugnazione vada dichiarata inammissibile, per mancata formulazione del quesito, in relazione alle censure per violazione di legge, mosse con l’unico mezzo (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008);

Considerato che, nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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