Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4225 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/02/2020), n.4225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24685-2018 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEONARDO BARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 625/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositato

il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

O.J., alias O.J., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Roma che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente denunzia, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per avere il tribunale omesso l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, col secondo motivo, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5);

il primo motivo è del tutto inammissibile, essendo la motivazione ben presente nel provvedimento impugnato;

il secondo motivo è parimenti inammissibile poichè si limita a indicare, quale fatto storico oggetto di asserita omissione, la circostanza che la Nigeria è paese travagliato da una guerra civile a fronte del fatto di essersi il tribunale interessato alla sola questione relativa alla setta degli Ogboni (peraltro prospettata dallo stesso richiedente);

in verità il tribunale ha pure motivatamente escluso, in base alle fonti informative dell’Easo, che la zona di provenienza del richiedente fosse concretamente caratterizzata da violenza indiscriminata da conflitto armato; e di tale valutazione il ricorrente postula semplicemente una revisione, chiaramente inammissibile in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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