Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4225 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. I, 17/02/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 17/02/2021), n.4225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24649/2016 r.g. proposto da:

D.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Mattia Aprea, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via

Alberto Caroncini n. 2, presso lo studio dell’Avvocato Antonio

Feroleto;

– ricorrente –

contro

C.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli

Avvocati Alessandra Cattel, e Michela Concetti, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Roma, alla via A. Gramsci n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il

giorno 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del (OMISSIS), il Tribunale di Latina pronunciò la separazione personale dei coniugi D.C. e C.S., addebitandola alla moglie, imponendo al marito il contributo per il mantenimento del loro figlio minorenne nella misura Euro 450,00 mensili, da corrispondere alla D., e respingendo la domanda di quest’ultima volta ad ottenere un assegno per il proprio mantenimento. Affidò, inoltre, il figlio, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre, cui assegnò anche la casa coniugale, e ne disciplinò tempi e modalità di permanenza con il padre.

1.1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’1 giugno/13 luglio 2016, statuendo sul gravame promosso, contro quella decisione, dalla D., lo accolse solo parzialmente, elevando ad Euro 600,00 mensili, a decorrere dal luglio 2016, l’entità del contributo per il mantenimento del figlio a carico del C..

1.2. In particolare, la corte suddetta: i) ritenne inammissibili le istanze istruttorie formulate dall’appellante, “genericamente indicate con riferimento a quelle non ammesse in primo grado, poichè non ritualmente richieste nelle conclusioni precisate all’udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2014, che richiamavano le richieste conclusive degli atti pregressi (comparsa di costituzione e memoria integrativa)”; ii) ribadì l’addebito della separazione alla moglie, escludendo, sul punto, responsabilità del C.; iii) negò l’assegno di mantenimento alla D., altresì dichiarando inammissibile, per novità, la sua istanza di assegno alimentare; iv) aumentò ad Euro 600,00 mensili, a decorrere dal luglio 2016, l’entità del contributo dovuto dal C. per il mantenimento del figlio, considerate le accresciute esigenze di quest’ultimo e previa nuova comparazione delle rispettive situazioni economiche dei genitori.

2. Avverso l’appena descritta sentenza, D.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi, cui ha resistito, con controricorso, il C..

2.1. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

3. I formulati motivi, raggruppabili in ragione dell’oggetto di ciascuno di essi, contestano:

A) la ritenuta inammissibilità, ad opera della corte distrettuale, delle istanze istruttorie ivi ribadite dall’appellante. Una siffatta doglianza è complessivamente esplicitata nel primo e nel quattordicesimo motivo, così, rispettivamente rubricati:

I) “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme sul procedimento: artt. 112 e 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Omessa ammissione delle prove ritualmente richieste in primo ed in secondo grado e decisive per il giudizio”; XIV) “Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c. e agli artt. 24 e 111 Cost.. Omessa ammissione delle prove ritualmente richieste in primo ed in secondo grado e decisive per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”;

B) l’avvenuto addebito della separazione soltanto alla D.. Contro questa statuizione sono rivolti i motivi dal secondo al sesto, così rispettivamente rubricati:

II) “Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 151 e 143 c.c.. Mancanza dei presupposti per la pronuncia di addebito”; III) “Omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio in ordine alla sussistenza di una causa di addebito della separazione alla moglie, nonchè manifesta illogicità e contraddittorietà testuale della motivazione in ordine ai medesimi fatti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “; IV) “Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere la sentenza impugnata valutato il nesso causale fra la condotta attribuita alla sig.ra D. e la crisi coniugale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”; V) “Nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento: artt. 112 e 277 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”; VI) “Nullità della sentenza per error in procedendo in ragione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;

C) la quantificazione del contributo per il mantenimento del figlio minorenne. Sono volti a censurare la corrispondente statuizione della corte capitolina i motivi dal settimo al decimo, nonchè, il tredicesimo, così rispettivamente rubricati: VII) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa ricostruzione della effettiva capacità patrimoniale e reddituale dell’appellato quale conseguenza dell’omesso esame dell’inottemperanza da parte del sig. C. all’ordine di esibizione di documenti disposta dalla corte di appello (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”; VIII) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c., comma 4, lett. c), (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; IX) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c., comma 6, (art. 360 c.c., comma 1, n. 3)”; X) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa ricostruzione dell’effettiva capacità patrimoniale e reddituale dell’appellato quale conseguenza dell’omesso esame della richiesta di disporre indagini di Polizia Tributaria”; XIII) “Violazione del disposto di cui agli artt. 337-ter e 155 c.c.”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Successivamente alla comunicazione relativa alla fissazione dell’adunanza camerale, e nell’imminenza della stessa, è pervenuto in cancelleria un atto, intestato “Conclusioni scritte”, con cui i difensori di entrambe le parti hanno dato atto dell’essere sopravvenuta, nelle more di questo procedimento, la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5320 del 2019, pubblicata il 2 settembre 2019, e passata in cosa giudicata, che ha dichiarato efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva del Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio del 13 luglio 2016, resa esecutiva con decreto del Tribunale della Segnatura Apostolica del (OMISSIS), con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto, con rito concordatario, da C.S. e D.C.. Hanno chiesto, pertanto, pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. Nel medesimo atto, sottoscritto pure dal C. e dalla D., sono altresì contenute, ad ogni buon conto, la rinuncia al ricorso e l’accettazione della parte controricorrente.

RITENUTO CHE:

1. Questa Suprema Corte ha già specificamente sancito che “Il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione personale, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla separazione ed alle correlate statuizioni circa l’addebito e l’assegno di mantenimento richiesto in favore di uno dei coniugi” (cfr. Cass. n. 30496 del 2017). Conseguentemente, nella specie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda separazione ed alle correlate statuizioni circa l’addebito e l’assegno di mantenimento richiesto in favore di uno dei coniugi.

2. Quanto, invece, alla domanda riguardante il contributo per il mantenimento del figlio, le reciproche, rituali, rinunce al ricorso e sua accettazione della parte controricorrente, ne determinano, in parte qua, la corrispondente estinzione del giudizio di cassazione.

3. Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, attesa l’essere sopravvenuta solo in corso di giudizio la suddetta decisione della Corte di appello di Roma n. 5320 del 2019.

3.1. E’ inapplicabile, infine, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sia in relazione alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 3542 del 2017) che all’estinzione per rinuncia (cfr. Cass. n. 23721 del 2020; Cass. n. 9152 del 020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione ed alle correlate statuizioni circa l’addebito e l’assegno di mantenimento richiesto in favore di uno dei coniugi, nonchè estinto il giudizio di cassazione in relazione alla domanda riguardante il contributo per il mantenimento del figlio.

Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Dispone per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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