Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4224 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. II, 21/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 21/02/2011), n.4224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. P.R., rappresentato e difeso, oltre che da se

medesimo, dall’Avv. CAPRIOLI Lucio, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv.

Massimiliano Salvatore Torrisi in Roma, Via Federico Cesi, n. 21;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 276 in data 12

maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. P.R.;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso: “concordo con la

relazione”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” P.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 276 in data 12 maggio 2009, con la quale la Corte di Lecce, non definitivamente decidendo sul gravame interposto dal medesimo avverso la sentenza in data 16 dicembre 2004 del Tribunale di Lecce, ha rigettato i primi quattro motivi d’appello e, nei sensi di cui in motivazione, quelli successivi dal quinto al nono.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è inammissibile perchè nessuno degli otto motivi in cui si articola si conclude con la formulazione del quesito di diritto o – là dove viene prospettato il vizio di motivazione – del quesito di sintesi, l’uno e l’altro prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., osservando che le critiche ad essa mosse dal ricorrente non appaiono idonee a scalfirne nè le argomentazioni, nè la conclusione di inammissibilità;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che non vi sono gli estremi per una rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ., non assistendosi – a differenza di quanto avvenuto nel caso esaminato da questa Corte con l’ordinanza 17 giugno 2010, n. 14627, alla quale si richiama il ricorrente nella memoria illustrativa – a nessun mutamento di giurisprudenza rispetto ad un consolidato orientamento precedente;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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