Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4224 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/02/2020), n.4224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24660-2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOSUE’ DOMENICO MEGNA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1187/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

T.M., maliano, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Torino che ha confermato il rigetto della sua domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 35-bis, comma 11, lett. b), (del D.Lgs. n. 25 del 2008) nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, poichè si sarebbe dovuta positivamente valutare la richiesta di audizione con ausilio di un interprete;

il motivo, in disparte l’errore del riferimento numerico, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., avendo questa Corte già affermato il principio per cui nel procedimento in grado d’appello relativo a una domanda di protezione internazionale non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (per tutte Cass. n. 3003-18);

col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, del t.u. imm. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere la corte d’appello escluso l’esistenza dei requisiti per la protezione sussidiaria ritenendo non credibile il racconto posto a fondamento della domanda;

il motivo è inammissibile;

il giudizio di non credibilità della versione fornita dal richiedente a fondamento della domanda integra una valutazione in fatto;

tale valutazione, che la corte d’appello ha motivatamente svolto, non risulta concretamente censurata sul versante e nei limiti di cui all’attuale art. 360 c.p.c., n. 5, mediante l’indicazione di fatti storici specifici e decisivi, la cui doverosa considerazione sarebbe stata omessa;

col terzo mezzo infine il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, a proposito della esclusione di seri motivi umanitari tali da consentire di ottenere il relativo permesso di soggiorno;

il motivo è inammissibile poichè non riflette la ratio decidendi della corte territoriale;

la corte d’appello ha infatti rilevato che l’appellante si era limitato a meri richiami normativi e giurisprudenziali, senza tuttavia specificare, in concreto, quali sarebbero stati i seri e gravi motivi di vulnerabilità personale giustificativi del rilascio del permesso per motivi umanitari; ha in particolare osservato come non fosse sufficiente il mero dato della provenienza del richiedente dal Mali, paese non interessato da situazioni di guerra civile in atto;

in sostanza, la corte d’appello ha respinto la domanda di protezione umanitaria ravvisando un chiaro difetto di allegazione;

da questo punto di vista non risultano dal ricorrente prospettate coerenti censure, nè il ricorso enuncia in quali specifici termini (e con allegazione di quali elementi di vulnerabilità personale) la domanda fosse stata proposta;

il ricorrente persevera nel sostenere che, di contro, la situazione interna del Mali sarebbe caratterizzata da instabilità e da episodi di violenza diffusa;

è tuttavia possibile osservare che, per costante giurisprudenza, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie postula una misura di tipo residuale e personale; deve essere frutto, quindi, di valutazione autonoma caso per caso, e non il riflesso di asserite situazioni indiscriminate e generali (come l’instabilità di un territorio o la violenza diffusa), essendo sempre necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente così come allegata, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale e al contesto di riferimento (v. Cass. n. 13088-19, Cass. n. 28990-18).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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