Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4223 del 21/02/2011
Cassazione civile sez. II, 21/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 21/02/2011), n.4223
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Avv. C.A., difensore di se stesso, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Cavour, n. 96;
– ricorrente –
contro
D.G.A. e D.G.G., rappresentati e
difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avv. CARELLA Massimo, elettivamente domiciliati in Roma presso
lo studio dell’Avv. Gigliola Mazza Ricci, Via di Pietralata, n. 320;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 225 in data 10
marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3
dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza in data 10 marzo 2009 la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile, per inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi imposto dall’art. 342 cod. proc. civ., il gravame interposto da C.A. nei confronti della decisione del Tribunale di Lucera, la quale aveva rigettato la domanda del predetto di apposizione di termini e di rispetto di un precedente giudicato ed accolto la domanda riconvenzionale, proposta da D. G.A. e An., di determinazione delle modalità di esercizio della servitù a favore del loro fondo;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso il C., sulla base di tre motivi;
che hanno resistito, con controricorso, i D.G..
Rilevato che il Consigliere designato ha depositato, in data 19 gennaio 2010, la proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., concludendo per l’inammissibilità del ricorso perchè i motivi non si concludono con la formulazione del quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, oltre alla mancanza dei quesiti di diritto, occorre rilevare che i motivi proposti – lamentando la violazione dell’art. 2909 cod. civ., art. 951 cod. civ. e art. 1051 cod. civ. – non censurano la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancata specificità dei motivi di gravame;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in solido, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011