Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4223 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/02/2020), n.4223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24632-2018 proposto da:

J.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato TERESA VASSALLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

J.N., pakistano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Venezia che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile poichè il ricorrente si limita a genericamente prospettare due motivi, segnatamente di difetto o insufficienza di motivazione e di difetto di istruttoria, senza alcuna concretizzazione illustrativa, donde non è dato enucleare a cosa in effetti egli abbia inteso riferire le censure;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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