Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4223 del 19/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/02/2020), n.4223
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24632-2018 proposto da:
J.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato TERESA VASSALLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
12/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
J.N., pakistano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Venezia che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;
il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile poichè il ricorrente si limita a genericamente prospettare due motivi, segnatamente di difetto o insufficienza di motivazione e di difetto di istruttoria, senza alcuna concretizzazione illustrativa, donde non è dato enucleare a cosa in effetti egli abbia inteso riferire le censure;
le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020