Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4222 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4222 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ggic-c.,

.1.0

ha pronunciato la seguente

1
14 CiD 7- A) !_j;-“tY

e^.

ORDINANZA
sul ricorso 23011-2011 proposto da:

NON PERFORMING LOANS SPA 05022260961 in persona del
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OMBRONE 14, presso lo studio dell’avvocato PESENTI MARCO,
che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MARTELLI BARBARA MRTBBR71L63D612W, FIORAVANTI
MARZIA FRVMRZ72M71D612X, ALDOVRANDI MARINA
BOLOGNESI

GIANFRANCO

BLGGFR61M14I085G,

MO CALI

DILETTA

MCLDTT72B43D612K,

GIANASSI

MANOLA

LDRMRN60T45G566E,

GNSMNL60H65B036Y, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA ANDREA,

40

Data pubblicazione: 21/02/2014

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIRRI MARCO e
SILVIA B ARBACCI, giusta delega a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

BANCA DEL MUGELLO – CREDITO COOPERATIVO SCARL,
LIQUIGAS SPA, BARZI MAURIZIO, COSTANTINI
DOMENICO, EQUITALIA CERIT, SORBINI IDA;
– intimati – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 2245/2011 del TRIBUNALE di FIRENZE,
depositata 11 20/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito per i controricorrenti e ricorrenti incidentali l’Avvocato Andrea
Bussa che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che si riporta alla relazione scritta.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<<1.- Con la decisione impugnata il Tribunale di Firenze ha rigettato l'opposizione proposta dalla Non Performing Loans S.p.A. avverso il progetto di distribuzione conclusivo della procedura esecutiva immobiliare svoltasi ai danni di Domenico Costantini e Ida Sobrini, nella quale erano intervenuti, tra gli altri, gli odierni resistenti, nonché ricorrenti incidentali. La ricorrente impugna il capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese ed alla condanna della società in favore Barbara Martelli, Diletta Mocali, Marzia Fioravanti, Marina Aldovrandi, Manola Gianassi, Gianfranco Bolognesi, disposta come segue: <>.
Ric. 2011 n. 23011 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-2-

nonchè contro

Ric. 2011 n. 23011 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-3-

Resistono gli intimati con controricorso e propongono ricorso incidentale.
2.- 11 ricorso principale è affidato ad un unico motivo col quale si denuncia, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 5, comma quarto, del D.M. n.
127 del 2004 per non avere il Tribunale fatto applicazione di tale ultima norma,
considerando che i detti creditori erano stati difesi dai medesimi professionisti,
con atti difensivi unici, e con riguardo a posizioni processuali identiche.
Il motivo appare manifestamente fondato.
L’art. 5, comma quarto, del citato D.M. non è stato affatto considerato dal
giudice di merito, e ciò in violazione del principio, affermato da questa Corte,
che qui si ribadisce, per il quale, in tema di onorari di avvocato, il criterio della
parcella unica – secondo cui, ai sensi dell’art. 5, quarto comma, della tariffa
forense approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, qualora in una causa
l’avvocato assista e difenda più persone, aventi la stessa posizione processuale,
l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino
ad un massimo di dieci – deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del
soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con
identica situazione processuale, in base al principio generale secondo cui il
soccombente non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di
quanto questa debba al difensore, in relazione all’attività concretamente svolta
(così, da ultimo, Cass. n. 18624/10).
3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 126 del 2004, per non avere il
giudice tenuto conto del valore del <> ivi
contemplati non può farsi rientrare il presente -essendo improprio il riferimento
che i ricorrenti incidentali fanno all’<>- poiché si tratta di giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso
un progetto di distribuzione approvato dal giudice dell’esecuzione, quindi di
giudizio introdotto ai sensi degli artt. 512 — 617 cod. proc. civ.
Per altro verso, avrebbero dovuto i ricorrenti lamentare la violazione dei minimi
tariffari, indicando tali minimi, laddove invece la notula riportata in ricorso della quale peraltro nemmeno risulta la produzione in sede di merito- fa
riferimento ai valori medi dell’asserito scaglione di riferimento.
Va fatta applicazione del principio per il quale la parte, la quale intenda
impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e
degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere
dell’analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per
consentirne il controllo in sede di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 2626/04,
relativa ad una fattispecie in cui la sentenza impugnata, pur se errata
nell’individuazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese
processuali, è stata confermata dalla S.C., in quanto, in mancanza della
specificazione delle voci da computare e dei relativi importi, non poteva
escludersi che la somma liquidata rientrasse nei livelli minimi dello scaglione
superiore, in base al quale le spese stesse avrebbero dovuto essere liquidate, e

che quindi, nonostante l’errore, fosse da escludere la denunciata violazione dei
minimi tariffari).
4.- In conclusione, si propone che, dichiarato inammissibile il ricorso
incidentale, venga accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata,
con le statuizioni consequenziali.».

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e va
accolto il ricorso principale. In conseguenza di questo accoglimento, va
cassata la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione degli
onorari effettuata in favore degli odierni resistenti. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito.
Considerato che il giudice ha liquidato l’importo, non contestato, di C
3.000,00 per onorario, questo importo, in applicazione della norma
richiamata nella relazione, va aumentato del 20% per ciascuna delle
altre parti assistite dai medesimi difensori. Pertanto, essendo queste in
numero complessivo di sei, va complessivamente aumentato di C
3.000,00, vale a dire di C 600,00 per ciascuna delle cinque parti oltre la
prima. Ne segue che le spese del grado di merito a carico di Non
Performing Loans S.p.A. ed a favore di Barbara Martelli, Diletta
Mocali, Marzia Fioravanti, Marina Aldovrandi, Manola Gianassi e
Gianfranco Bolognesi vanno liquidate nell’importo complessivo di C
8.000,00, di cui C 6.000,00 per onorario; resta fermo quanto disposto
nella sentenza -sul punto non impugnata- circa l’inclusione in detta
somma di diritti, rimborso spese forfettarie ed oneri accessori.
Ric. 2011 n. 23011 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-4-

difensori.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

alla liquidazione degli onorari in favore degli odierni resistenti e,
decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito a carico di
Non Performing Loans S.p.A. ed a favore di Barbara Martelli, Diletta
Mocali, Marzia Fioravanti, Marina Aldovrandi, Manola Gianassi e
Gianfranco Bolognesi nell’importo complessivo di € 8.000,00, di cui C
6.000,00 per onorario, ferma nel resto l’impugnata sentenza.
Condanna i resistenti Barbara Martelli, Diletta Mocali, Marzia
Fioravanti, Marina Aldovrandi, Manola Gianassi e Gianfranco
Bolognesi, in solido tra loro, al rimborso, in favore di Non Performing
Loans S.p.A., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in C 2.218,00, di cui C 618,00 per contributo
unificato ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 6 novembre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata limitatamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA