Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4221 del 21/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4221 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 8032-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4353

contro

PERNICIARO VALENTINA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato
CARLO DE MARCHIS, che la rappresenta e difende giusta

Data pubblicazione: 21/02/2018

delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1118/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, dppoRitata i1 23/03/2012; R.G.N. 8803/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BRONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI , che ha concluso che
ha concluso per l’inammissibilità o in subordine
rigetto;
udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega
verbale Avvocato ARTURO MARESCA;
udito l’Avvocato CARLO DE MARCHIS.

udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

R.G. 08032/2013

Fatti di causa
1.

Con la sentenza del 23.3.2012 la Corte di appello di Roma

respingeva l’appello proposto dalle Poste Italiane spa avverso la
sentenza del Tribunale di Roma del 30.10.2008 con la quale era stata

dichiarazione della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato
con le Postek

delle Poste al pagamento delle retribuzioni

dalla data di messa in mora sul presupposto dell’insussistenza delle
ragioni di carattere organizzativo-produttive indicate nel primo
contratto di somministrazione a tempo determinato sottoscritto tra le
Poste spa e Adecco spa riguardo lo svolgimento dell’attività della
ricorrente presso le Poste.
2.

A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ha

osservato che il contratto era stato originariamente stipulato per il
periodo 8.7.2002-8.9.2002 ma era stato poi più volte prorogato, da
ultimo dal 29.2.2004 al 31.5.2004: pertanto era applicabile il d. Igs.
n.

276/2003 dovendosi prescindere dalla dicitura “lavoro

temporaneo”.

Era da escludersi la perdurante vigenza della

preesistenza normativa nel suo complesso sia ex art. 86 comma terzo
del d.lgs. n. 276/2003 sia ex art. 86 comma sesto decreto citato che
si riferiva, quest’ultimo, solo alla disciplina relativa all’autorizzazione
delle società intermediarie. La Corte territoriale rilevava che le ragioni
produttive-organizzative erano state prospettate in relazione ai ”
picchi di attività” quali integrati dalle “punte di più intensa attività”
dovute all’implementazione del contact center di Roma dal 2004 al
2006 ma che correttamente il Tribunale non aveva ammesso la prova
in quanto generica ed inidonea a dimostrare l’effettività in concreto
delle suesposte esigenze in quanto la prova non offriva alcun dato
obiettivo sull’incremento di attività, né era supportata da
documentazione di sorta. Le conseguenze della illegittimità del
1

(in parte) accolta la domanda proposta da Perniciaro Valentina di

R.G. 08032/2013

contratto di somministrazione erano pacificamente l’accertamento
della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con
l’utilizzatore; mentre le doglianze

sull’aliunde perceptum

erano

generiche ed esplorative.

Poste con tre motivi corredati da memoria; resiste controparte con
controricorso.
Ragioni della decisione

4. Con il primo motivo si allega la violazione dell’art. 86 comma
terzo d. Igs. n. 276/2003; il detto articolo 86 non ha solo stabilito la
transitoria vigenza delle clausole del CCNL, ma al comma sesto anche
(

IR ultrattività della normativa previgente sino all’entrata in vigore di
un decreto ministeriale di definizione di una compiuta disciplina di
raccordo del procedimento di autorizzazione delle nuove agenzie di

.A)

3. Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso le

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somministrazione.
5. Il motivo appare infondato in quanto circa la motivazione della
sentenza impugnata per cui la disciplina previgente al d.lgs. n.
276/2003 è ultrattiva solo per quanto riguarda i casi legittimanti la
fornitura di lavoro temporaneo già concordati dalle OOSS e sino alla
scadenza dei contratti ( art. 86 terzo comma) non viene ad essere
contestata in alcun modo, mentre appare del tutto corretta
l’interpretazione offerta nella sentenza impugnata dell’art. 86 comma
sesto per cui ad essere riconosciuta ultrattiva dalla norma è solo la
previgente disciplina sull’autorizzazione delle società già abilitate alla
fornitura in attesa dell’emanazione di un decreto ministeriale di riregolazione delle procedure autorizzatorie e non già l’intera
normativa, visto che la specifica disposizione di cui all’art. 86 comma
sesto solo di tale adempimento si occupa. In ogni caso l’appello delle
Poste è stato rigettato perché le stesse non hanno offerto la prova
2

R.G. 08032/2013

della sussistenza in concreto delle ragioni indicate giustificatrici
l’assunzione per cui anche la fondatezza del motivo non potrebbe
portare all’accoglimento del ricorso.
6. Con il secondo motivo si allega l’omessa ed insufficiente e

giudizio ex art. 360 n. 5 cod. civ. proc. Le Poste avevano chiesto di
ammettere la prova che era idonea a dimostrare un incremento di
attività riportabile alla ipotesi della contrattazione collettiva.
7.

Il motivo appare infondato in quanto, in generale, la

valutazione sull’ammissibilità delle prove spetta al Giudice di merito
purché congruamente motivata: nel caso in esame la Corte di appello
ha spiegato le ragioni della non ammissione in quanto la prova era
priva di elementi specifici (soprattutto di ordine numerico e obiettivo)
tali da dimostrare un effettivo incremento di attività nel periodo
dell’ultima proroga del contratto ed anche non corredata da idonea
documentazione. La motivazione appare congrua e logicamente
immune da vizi di ordine logico e/o argomentativo.
8. Con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 32 L. n.
183/2010 che come ius superveniens doveva essere applicato anche
in appello ed anche nel caso di contratto di somministrazione.
Il motivo è fondato e pertanto va accolto. Quanto all’applicazione
del cit. art. 32 anche in materia di lavoro temporaneo irregolare, deve
confermarsi l’indirizzo manifestatosi con le sentenze n. 1148/13, n.
13404/13, n.17540/14 e n. 8286/15 di questa S.C., che hanno
ritenuto applicabile l’indennità prevista dall’art. 32 co. 5 0 legge n.
183/10 (nel significato chiarito dal comma 13° dell’art. 1 legge n.
92/12) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro
avente in origine un termine illegittimo e, dunque, anche nel caso di
condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore a causa della nullità d’un contratto per prestazioni di lavoro
3

contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il

R.G. 08032/2013

temporaneo a tempo determinato, ai sensi della lett. a) del co. 1°
dell’art. 3 legge n. 196/97, contratto convertito in uno a tempo
indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione; a tal fine
valga, in primo luogo, l’evidente analogia tra il lavoro temporaneo di

ss. del d.Ig.s n. 276/03; in secondo, si tenga presente che la nullità
del contratto fra somministratore e utilizzatore travolge anche quello
fra lavoratore e somministratore, trattandosi di negozi collegati;
l’effetto finale è quello di produrre una duplice conversione, sul piano
soggettivo (ex art. 21 ult. co . d.lgs. n. 276/03 il lavoratore è
considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e non più
del somministratore) e su quello oggettivo (atteso che quello che con
il somministratore era sorto come contratto di lavoro a tempo
determinato diventa, con l’utilizzatore, un contratto di lavoro a tempo
indeterminato); ma fino a quando la sentenza non accerti tale

A,

2

conversione, il rapporto fra utilizzatore e lavoratore, finché si è
protratto de facto, ha avuto caratteristiche analoghe a quelle ‘u

rapporto a termine, di guisa che nulla preclude il ricorso alla sanzione
meramente indennitaria prevista dall’art. 32 co. 5 0 cit., anche
perché essa è destinata – grazie all’ampia formula adoperata dal
legislatore – ai
determinato”.

“casi di conversione del contratto a tempo

D’altronde, la tendenza normativa è – in linea di

massima – quella di liquidare con un’indennità determinata a forfait (o
con un risarcimento previsto entro un tetto massimo) il mancato
guadagno sofferto dal lavoratore nell’arco di tempo trascorso fra
l’illegittima cessazione d’un rapporto lavorativo (a cagione della
nullità del termine o dell’illegittimità del licenziamento intimatogli) e il
suo ripristino grazie alla sentenza del giudice: si pensi, ad esempio,
all’art. 8 legge n. 604/66, all’art. 18 Stat. nuovo testo come
modificato ex lege n. 92/12 (che riserva solo a pochi casi la tutela
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cui alla legge n. 196/97 e la somministrazione di lavoro ex artt. 20 e

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reintegratoria piena con attribuzione di tutte le retribuzioni maturate

medio tempore), e, appunto, all’art. 32 co. 5 comma legge n. 183
/10 ( cfr. cass. n. 24889/2017).
8. Pertanto vanno rigettati il primo ed il secondo motivo ed

in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese del giudizio
di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
PQM
Rigetta il primo motivo ed il secondo motivo, accoglie il terzo,
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia
alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche in ordine
alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9.11.2017
Il Presidente

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accolto il terzo con conseguente cassazione della sentenza impugnata

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